Sentenze – Licenziamento per condotta reiterata e deliberata contraria alle direttive aziendali (insubordinazione)
Riccardo Bellocchio, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 19 agosto 2025, n. 23565
Una guardia giurata è stata licenziata per giusta causa dalla propria società per condotte qualificate come insubordinazione, consistenti in: aver prestato servizio senza radio trasmittente funzionante in tre occasioni; aver svolto servizio senza avere con sé il giubbotto antiproiettile; ed aver indossato mostrine e manette sulla divisa senza autorizzazione. Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendo che le sue condotte fossero semplici negligenze e che, ai sensi del CCNL Vigilanza privata, avrebbero dovuto comportare sanzioni conservative e non il recesso per giusta causa. I giudici di merito di primo e secondo grado valutavano i fatti in modo differente, il primo giudice riteneva provati gli addebiti ma non proporzionati alla sanzione espulsiva. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza, dichiarava legittimo il licenziamento, ritenendo che: la condotta fosse gravemente contraria alle disposizioni aziendali; la reiterazione dei comportamenti e la consapevolezza del lavoratore dopo precedenti sanzioni disciplinari (3 e 6 giorni di sospensione) dimostrassero deliberata indifferenza verso le regole e quindi ciò configurasse insubordinazione, non mera negligenza, integrando giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 18, L. n. 300/1970. Inevitabile quindi il ricorso in Cassazione. Essa riconosce che la Corte territoriale ha correttamente applicato la nozione ampia di insubordinazione, secondo consolidata giurisprudenza, comprendente qualsiasi comportamento che pregiudichi l’esecuzione delle disposizioni datoriali (non solo il rifiuto esplicito di eseguirle), confermando la correttezza della risoluzione del rapporto. La Corte ha ribadito che l’insubordinazione comprende anche la violazione intenzionale delle regole aziendali, non solo il rifiuto espresso di obbedire.