Sentenze – Licenziamento per assenza ingiustificata tra legge e contrattazione collettiva
Clara Rampollo, Consulente del Lavoro in Pavia
Contenuto dell'articolo
Cass., sez. Lavoro, Ordinanza 27 marzo 2025, n. 8074
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione sulla legittimità del licenziamento per assenza ingiustificata, sull’applicazione dell’art. 33 della Legge n. 104 del 1992 e sul ruolo della contrattazione collettiva nella valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare.
Il caso riguarda un lavoratore che si era assentato dal lavoro per congedo straordinario dovuto all’assistenza al padre disabile dall’1 al 10 giugno 2016. La Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva respinto la domanda del lavoratore per la declaratoria di illegittimità del licenziamento, ritenendo sussistente una grave negligenza da parte sua; la condotta era stata sussunta nell’ambito dell’art. 63 del CCNL Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie, del 2012.
Il lavoratore aveva presentato istanza di congedo per assistenza al padre disabile sprovvista della certificazione necessaria, infatti, è stato accertato che lo stesso si era interessato della regolarità dell’istanza presso l’Inps solamente il giorno precedente l’assenza ed in carenza delle necessarie certificazioni mediche avrebbe regolarizzato la pratica amministrativa solo successivamente, pur avendo già fruito di 5 mesi di congedo.
Il CCNL Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie del 2012, all’art. 63, prevede il licenziamento con preavviso per l’assenza non giustificata protrattasi per 6 giorni consecutivi, mentre riserva la sanzione conservativa esclusivamente per le assenze fino a 5 giorni.
Il lavoratore ha proposto perciò ricorso per i seguenti motivi:
- ha contestato la decisione della Corte d’Appello sostenendo l’esistenza di una prassi aziendale tollerante riguardo alla presentazione della domanda di congedo e l’assenza di comportamenti abusivi da parte sua;
- ha lamentato l’omessa pronuncia su questioni precedentemente dichiarate assorbite;
- ha evidenziato aspetti procedurali del licenziamento, come il rispetto dei termini per la contestazione disciplinare, la specificità della lettera di contestazione e l’affissione del codice disciplinare.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il giudizio di rinvio non costituisce rinnovazione o prosecuzione del giudizio di merito, ma determina fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione; ha ribadito che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se la contestazione contiene una specifica denuncia di non coerenza del giudizio rispetto agli standards conformi ai valori dell’ordinamento.
Nel caso di specie, le censure si limitavano alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La prassi tollerante della società non poteva rilevare in questo caso, poiché nelle precedenti occasioni l’assenza era risultata giustificata dall’intervenuto provvedimento autorizzatorio dell’Inps, pertanto la Corte territoriale si era attenuta correttamente a questo principio di diritto nella sua decisione. Nel caso in esame, la mancanza della certificazione necessaria ha determinato la decadenza dal beneficio del congedo, rendendo l’assenza ingiustificata.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva valutato la congruità della sanzione espulsiva tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità. Assegnando rilievo solo alla configurazione della mancanza operata dalla contrattazione collettiva e all’intensità dell’elemento intenzionale.
La Corte di Cassazione ha ricordato che nel regime dettato dall’art. 18, commi 4 e 5, della Legge n. 300 del 1970, il giudice deve procedere ad un giudizio più completo ed articolato rispetto al periodo precedente la novella del 2012. Deve accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso e, solo in caso negativo, valutare quale tutela applicare.
La Corte, con questa sentenza, ha ribadito importanti principi sulla natura e i limiti del giudizio di rinvio. Ha sottolineato che in tale fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di Cassazione.
Con l’ordinanza n. 26196 del 2022 la Corte aveva stabilito che se un lavoratore usufruisce del congedo per assistenza a un familiare disabile senza possedere i requisiti documentali necessari, decade dai diritti previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992. Di conseguenza, l’assenza dal lavoro sarà considerata ingiustificata e soggetta alle sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per questo tipo di situazione.
La Corte ha ribadito anche che la valutazione della giusta causa di licenziamento richiede un esame approfondito di tutti gli elementi concreti del caso. Non è sufficiente una valutazione astratta dell’addebito, ma occorre considerare ogni aspetto rilevante, incluse le previsioni della contrattazione collettiva.
Questa ordinanza offre importanti insegnamenti per datori di lavoro e lavoratori:
- sottolinea l’importanza di rispettare scrupolosamente i requisiti formali per la fruizione dei congedi;
- evidenzia la rilevanza delle previsioni della contrattazione collettiva nella valutazione della proporzionalità delle sanzioni disciplinari, fornendo parametri oggettivi di riferimento;
- mette in rilievo i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: il giudizio di rinvio non può costituire occasione per riproporre questioni già decise od introdurne nuove.
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.