SENTENZE – LICENZIAMENTO IN TEMA DI CODATORIALITÀ: OBBLIGAZIONE SOLIDALE
Riccardo Bellocchio, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 7 gennaio 2026 n. 336
La controversia riguarda un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) in presenza di codatorialità tra più società, con risvolti sulla validità della forma scritta e sulla tutela reintegratoria vs indennitaria in relazione al requisito dimensionale (art. 18 Stat. Lav.).
La lavoratrice è impiegata in un contesto di codatorialità tra tre società. Il licenziamento è intimato per iscritto solo dalla società formale.
La lavoratrice ricorre in tribunale, il quale accerta l’assenza di GMO e riconosce la reintegrazione + 12 mensilità, in quanto il requisito dimensionale viene calcolato su tutte le società e quindi condanna tutte le società in solido.
La società propone appello e la Corte territoriale riforma la sentenza, confermando la codatorialità ma escludendo la reintegra e riconoscendo solo la riassunzione o 4 mensilità di risarcimento (tutela indennitaria).
La lavoratrice quindi ricorre in cassazione per la violazione dell’art. 18 Stat. Lav., in quanto il licenziamento era stato formulato da un solo datore di lavoro e non da tutte e tre, e sottolineando un errore sul requisito dimensionale svolto dalla Corte d’Appello nell’aver escluso il computo unitario dei dipendenti tra tutte e tre le società e non solo da quella da cui aveva ricevuto la comunicazione di licenziamento.
La Cassazione riforma la sentenza e afferma i seguenti principi.
In caso di codatorialità esiste un unico rapporto di lavoro plurisoggettivo (codatorialità) e le obbligazioni sono solidali (art. 1292 c.c.).
Quindi il licenziamento è un unico atto e produce effetti verso tutti i codatori, con la conseguenza che la comunicazione scritta di un solo datore è sufficiente ad interrompere il rapporto, senza una comunicazione scritta da ciascun codatore.
Secondariamente, in caso di codatorialità esiste un centro unico di imputazione economica per cui il requisito dimensionale va valutato sull’intero complesso aziendale sommando i dipendenti delle società interessate, in quanto la tutela del lavoratore non può essere ridotta per effetto della frammentazione societaria.
Di conseguenza è possibile l’applicazione della tutela reale (reintegra) invece di quella indennitaria come prevista dalla Corte d’Appello.
Questa ordinanza è rilevante perché rafforza la tutela nei gruppi di imprese e impedisce le frammentazioni “difensive” dell’organico aziendale, chiarendo che la codatorialità comporta una responsabilità piena e unitaria di tutti i codatori anche per l’applicazione delle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/70).