Sentenze – Licenziamento illegittimo se non rispettati i tempi

Patrizia Masi, Consulente del Lavoro in Milano

Cass. Civ., sez. Lav., 1 marzo 2024, n. 5485

La vicenda riguarda il caso di C.M., dipendente di lunga data di un’azienda, licenziato per giusta causa il 29 marzo 2019, sulla base di un duplice ordine di contestazioni disciplinari: in primo luogo, per aver divulgato informazioni aziendali ad un giornalista del quotidiano “Il Centro” che le ha pubblicate in un articolo datato 9 febbraio 2019; in secondo luogo, per aver contattato un collega affinché testimoniasse a suo favore riguardo agli eventi descritti nell’articolo del giornale. La sentenza tiene conto delle tempistiche, pertanto risulta importante definire la sequenza temporale dei procedimenti disciplinari: – la prima contestazione è stata emessa il 1° marzo 2019, seguita dalle giustificazioni del dipendente il 9 marzo; – la seconda contestazione è stata emessa il 15 marzo, con le relative giustificazioni fornite il 23 marzo; – il licenziamento è stato notificato il 29 marzo (il CCSL di appartenenza prevede che se il provvedimento disciplinare non viene emesso entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni del lavoratore, queste si riterranno accolte). In primo grado, il Tribunale ritiene corretto il comportamento aziendale e rigetta l’impugnativa del licenziamento per giusta causa del dipendente; in Appello, la Corte conferma parzialmente il primo grado valutando, però, infondato il secondo addebito poiché ritiene che il coinvolgimento di un testimone a suo favore rientri nell’esercizio del diritto di difesa del lavoratore. Il dipendente ricorre in Cassazione per violazione dell’articolo 33 CCSL del 7 luglio 2015 applicato e degli articoli 1372 e 2077 c.c. In conseguenza, la Corte Suprema, senza entrare nel merito degli atti contestati ma dei soli accadimenti temporali, decreta che il licenziamento è da ritenersi illegittimo per insussistenza del fatto contestato poiché, accertata dalla Corte d’Appello l’infondatezza della seconda contestazione disciplinare, il licenziamento viene a fondarsi unicamente sulla prima contestazione e risulta pertanto emesso ben oltre i 6 giorni previsti dal contratto collettivo di appartenenza (le giustificazioni sono state presentate in data 9 marzo ed il licenziamento viene intimato in data 29 marzo). Rinvia per nuova decisione alla Corte d’Appello de L’Aquila.


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