Sentenze – Licenziamento illegittimo per addebito disciplinare equivoco ed ambiguo
Angela Lavazza , Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 16 luglio 2025, n. 19697
La Corte d’appello di Roma aveva respinto l’appello di una società S.p.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore, condannando la società alla reintegra e al pagamento dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, del novellato art. 8, Legge n. 300 del 1970. Il lavoratore, addetto collaudatore, era stato coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un’auto aziendale che viaggiava preceduta e seguita da altri due veicoli, facenti parte della flotta collaudatori. La società aveva contestato al lavoratore una guida ad una velocità eccessiva (oltre i 70 kmh) e di aver azionato i freni ed effettuato una controsterzata verso sinistra solo dopo l’impatto con un altro veicolo che, in sosta sul lato destro, invadeva in parte la corsia di marcia. La contestazione riguardava anche il fatto che il lavoratore aveva registrato, mentre era alla guida del veicolo, un video poi postato sul proprio profilo social T.T., anziché prestare attenzione alla guida. La società propone ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che, in conformità al tribunale, aveva ritenuto la contestazione disciplinare al dipendente riferita alla realizzazione del video nel momento anteriore all’incidente e che tale addebito fosse infondato poiché il video era stato pacificamente realizzato un mese prima. Inoltre, la sentenza impugnata, ha escluso i profili di colpa sia per la mancata prova della velocità di marcia superiore al limite consentito, sia per le modalità dell’incidente e lo stato dei luoghi. Infatti, in base al verbale dei carabinieri e alle prove raccolte, si evidenziava l’invasione della carreggiata da parte dell’altro veicolo subito dopo una semicurva, in modo da limitare la visuale. La Corte territoriale aveva interpretato la lettera di contestazione: in applicazione dei criteri interpretativi logici oltre che letterali, che l’intenzione del datore di lavoro fosse proprio quella di collegare (o di lasciar intendere) l’evento del sinistro alla realizzazione e pubblicazione del video su T.T. ma poi, pacificamente, risultato oggetto di pubblicazione precedente. Inoltre, i fatti contestati, senza distinzione tra quelli relativi al sinistro e quelli relativi alla videoripresa, sono contestati come posti in essere in connessione durante l’esercizio della prestazione lavorativa. Al lavoratore viene pertanto, sostanzialmente rappresentato, come disciplinarmente rilevante, l’aver causato l’incidente e di averlo fatto mentre realizzava una videoripresa dal posto di guida. La mancanza di riferimenti temporali alla realizzazione /pubblicazione del video, ha contribuito a delineare un quadro di addebito unico, tutto confluente nella condotta tenuta dal lavoratore in occasione del sinistro. La Suprema Corte ribadisce che nel licenziamento disciplinare la contestazione deve essere “specifica” nell’addebito. Pertanto, la Società non può avere la pretesa di intendere la contestazione disciplinare riferita alla condotta del dipendente di aver girato un video, poi pubblicato su T.T., mentre era alla guida di una macchina aziendale in un giorno diverso da quello dell’incidente perché ciò si contrappone con una interpretazione alternativa tra “realizzazione” del video e “pubblicazione”. Il ricorso non fa emergere l’invalidità dell’interpretazione posta a base della decisione della Corte territoriale, attraverso la dimostrazione di inesistenza o assoluta inadeguatezza dei dati, letterali e logici, su cui i giudici di merito hanno costruito l’opzione interpretativa adottata. Il ricorso è respinto.