Sentenze – Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata prolungata: lesione dell’elemento fiduciario

Clara Rampollo, Consulente del Lavoro in Pavia

Cass., sez. Lavoro, 12 febbraio 2025, n. 3563

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una lavoratrice contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.

La lavoratrice era stata assente dal lavoro per oltre 40 giorni senza comunicare nulla al datore di lavoro, dopo aver perso il diritto al congedo straordinario per assistenza del familiare disabile. La Corte d’Appello aveva ritenuto che la lavoratrice fosse consapevole della decadenza dal congedo e che non avesse ripreso servizio né comunicato nulla al datore di lavoro.

In prima battuta il Tribunale di Aosta aveva considerato che vi fosse stato un fraintendimento in relazione a chi, tra l’Inps e la lavoratrice, avrebbe dovuto comunicare al datore di lavoro l’interruzione del congedo. Secondo il Tribunale, la lavoratrice non avrebbe ripreso il servizio perché aveva ragionevolmente creduto di trovarsi in ferie e pertanto aveva riconosciuto la buona fede della lavoratrice.

La Corte d’appello di Torino, invece, aveva ritenuto che la lavoratrice fosse pienamente consapevole dell’intervenuta decadenza dal diritto al congedo straordinario sin dal ricovero in ospedale e non aveva né comunicato nulla al datore di lavoro per oltre 40 giorni, nemmeno per informarsi su quello che avrebbe dovuto fare, né aveva ripreso servizio neppure dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata.

La lavoratrice pertanto propone ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:

  • Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver la Corte ignorato il fatto notorio della zona gialla in Valle d’Aosta;
  • Violazione dell’art. 2, L. n. 604/1966 per licenziamento privo di effettiva motivazione;
  • Violazione dell’art. 5, L. n. 604/1966 per mancata prova della sussistenza di un’effettiva giusta causa;
  • Violazione dell’art. 2119 c.c. per insussistenza di una giusta causa;
  • Violazione degli artt. 1455 e 2106 c.c. per sanzione sproporzionata.

La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che:

  • Il primo motivo è inammissibile perché tende al riesame degli accertamenti e alla rivalutazione delle prove;
  • Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità;
  • Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono stati esaminati unitariamente e sono stati ritenuti inammissibili laddove tendono a mettere in discussione la prova dei fatti e infondati nella parte in cui contestano l’esistenza in diritto della giusta causa di licenziamento.

La Corte ha valutato che:

  • l’assenza ingiustificata per oltre 40 giorni è stata sufficiente a configurare una giusta causa di licenziamento, indipendentemente dal danno economico subito dal datore di lavoro;
  • le considerazioni sul fabbisogno di personale competono esclusivamente al datore di lavoro;
  • è completamente irrilevante la giustificazione relativa alla zona gialla in Valle d’Aosta, affermando che le valutazioni sul fabbisogno di personale competono esclusivamente al datore di lavoro.

Essendo il rapporto di lavoro basato sulla fiducia tra le parti, l’assenza ingiustificata prolungata incide negativamente su questo rapporto fiduciario, indipendentemente dal danno economico subito dal datore di lavoro; il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi circostanza che incida sul rapporto lavorativo, come la cessazione delle condizioni per il congedo straordinari.

Il ricorso è stato respinto perché il giudizio sulla gravità dell’inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato e privo di errori logici o giuridici.


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