Cass., sez. Lavoro, 12 febbraio 2025, n. 3563
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una lavoratrice contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.
La lavoratrice era stata assente dal lavoro per oltre 40 giorni senza comunicare nulla al datore di lavoro, dopo aver perso il diritto al congedo straordinario per assistenza del familiare disabile. La Corte d’Appello aveva ritenuto che la lavoratrice fosse consapevole della decadenza dal congedo e che non avesse ripreso servizio né comunicato nulla al datore di lavoro.
In prima battuta il Tribunale di Aosta aveva considerato che vi fosse stato un fraintendimento in relazione a chi, tra l’Inps e la lavoratrice, avrebbe dovuto comunicare al datore di lavoro l’interruzione del congedo. Secondo il Tribunale, la lavoratrice non avrebbe ripreso il servizio perché aveva ragionevolmente creduto di trovarsi in ferie e pertanto aveva riconosciuto la buona fede della lavoratrice.
La Corte d’appello di Torino, invece, aveva ritenuto che la lavoratrice fosse pienamente consapevole dell’intervenuta decadenza dal diritto al congedo straordinario sin dal ricovero in ospedale e non aveva né comunicato nulla al datore di lavoro per oltre 40 giorni, nemmeno per informarsi su quello che avrebbe dovuto fare, né aveva ripreso servizio neppure dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata.
La lavoratrice pertanto propone ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:
La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che:
La Corte ha valutato che:
Essendo il rapporto di lavoro basato sulla fiducia tra le parti, l’assenza ingiustificata prolungata incide negativamente su questo rapporto fiduciario, indipendentemente dal danno economico subito dal datore di lavoro; il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi circostanza che incida sul rapporto lavorativo, come la cessazione delle condizioni per il congedo straordinari.
Il ricorso è stato respinto perché il giudizio sulla gravità dell’inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato e privo di errori logici o giuridici.