Sentenze – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE NULLO PER CONTESTAZIONE GENERICA: CONFERMATA L’ILLEGITTIMITÀ

Luciana Mari , Consulente del Lavoro in Milano

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La pronuncia in esame si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, ribadendo la centralità del requisito di specificità della contestazione ai fini della validità dell’intero iter sanzionatorio.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a un dipendente comunale, rilevando la nullità della contestazione per genericità, in quanto priva dell’indicazione concreta dei fatti addebitati e, pertanto, lesiva del diritto di difesa dell’incolpato. Il giudice di merito aveva altresì escluso, in via subordinata, la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata, riconducibile, almeno in parte, all’esercizio del diritto di denuncia.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso dell’ente datoriale, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, ritenendo i motivi articolati inidonei a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata e diretti, piuttosto, a sollecitare un non consentito riesame del merito.

In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che:

  • la contestazione disciplinare deve necessariamente contenere la puntuale individuazione dei fatti materiali addebitati, non essendo sufficiente il mero rinvio “per relationem” a fonti esterne, ove queste non siano già conosciute dal dipendente;
  • la genericità della contestazione determina un vizio insanabile del procedimento disciplinare, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata;
  • il sindacato di legittimità non può estendersi alla rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

La Corte ha altresì ritenuto infondate le ulteriori censure relative alla presunta violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e alla gravità della condotta contestata, evidenziando come tali profili fossero stati adeguatamente scrutinati dal giudice di appello.

Di rilievo è, infine, l’affermazione secondo cui la mera infondatezza della denuncia non è di per sé idonea a dimostrarne il carattere calunnioso, né la consapevolezza dell’incolpato circa l’insussistenza dei fatti denunciati.

La decisione conferma, dunque, l’orientamento volto a garantire un elevato standard di tutela del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, ponendo un rigoroso onere di specificazione a carico dell’amministrazione procedente e delimitando, al contempo, l’ambito del controllo esercitabile in sede di legittimità.

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