Sentenze – Licenziamento disciplinare legittimo anche in caso di assoluzione penale

Angela Lavazza , Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, 2 marzo 2026, n. 4684

La vicenda riguarda un dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze che aveva impugnato davanti al Tribunale il provvedimento disciplinare con cui era stato licenziato, chiedendone la dichiarazione di nullità o illegittimità.

La sanzione disciplinare era stata irrogata in relazione a una complessa vicenda penale che aveva coinvolto il dirigente per concorso omissivo nel reato di peculato.

Secondo l’Amministrazione, il dirigente – responsabile dell’ufficio incaricato dei controlli sulla gestione “Fuori Bilancio” destinata alle “Particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico della Città di Palermo” – era rimasto totalmente inerte pur nella piena consapevolezza che ingenti somme venivano convogliate in modo irregolare e che vari soggetti, incluso il liquidatore, stavano compiendo manovre illecite.

Il Tribunale inizialmente aveva accolto le ragioni del dirigente, annullando il licenziamento, poiché il processo penale si era concluso con assoluzione “per non aver commesso il fatto”.

La Corte d’Appello di Roma ha però riformato la decisione, evidenziando che l’assoluzione penale non cancellava il comportamento omissivo del dirigente, che restava grave sotto il profilo disciplinare.

Quel “silenzio”, definito dai giudici come una vera e propria condotta omertosa, risultava equivalente all’inerzia contestata dall’Amministrazione e integrava violazione del dovere di controllo e vigilanza richiesto dal ruolo ricoperto.

Il dirigente proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte respinge il ricorso e chiarisce che:

  • la Pubblica Amministrazione non ha l’obbligo di svolgere un’indagine parallela rispetto a quella penale;
  • può basarsi sugli atti del procedimento penale per avviare e concludere il procedimento disciplinare;
  • può utilizzare tali atti anche davanti al giudice del lavoro per dimostrare la fondatezza degli addebiti.

La Corte precisa inoltre che il fatto contestato non coincideva con il reato per cui il dirigente era stato assolto, ma riguardava l’omissione totale dell’attività di controllo.

Tale omissione è stata ritenuta talmente grave da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

La Cassazione conferma quindi la legittimità del licenziamento, ritenendo applicabile la disposizione del contratto collettivo che consente il recesso in presenza di comportamenti di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 c.c.

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