SENTENZE – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE, INTERDITTIVA ANTIMAFIA E RUOLO DI “DOMINUS DI FATTO”
Giorgio Pezzoni , Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, Ord. 14 maggio 2026, n. 14273
Con l’ordinanza n. 14273 del 14 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del rapporto tra normativa antimafia e diritto del lavoro, esaminando il caso di un dipendente addetto alla raccolta rifiuti, attinto nel marzo 2023 da custodia cautelare per associazione mafiosa. Concessagli un’aspettativa non retribuita, la società lo aveva licenziato una prima volta al permanere dello stato detentivo; nel frattempo il Prefetto emetteva un’interdittiva antimafia nei confronti della società, ravvisando legami con la criminalità organizzata veicolati proprio dal lavoratore, che si sarebbe ingerito abitualmente nella gestione aziendale pur privo di cariche formali. Su tale base la società avviava un autonomo procedimento disciplinare, sfociato in un secondo licenziamento, e veniva altresì sottoposta ad amministrazione giudiziaria ex artt. 17 e 34, D.lgs. n. 159/2011. Impugnato il secondo recesso, il Tribunale, pronunciandosi nella contumacia della società, accoglieva la domanda del lavoratore; la Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, riformava integralmente la decisione, ricostruendo – sulla base dell’interdittiva prefettizia e del decreto di amministrazione giudiziaria, comprensivi di stralci di intercettazioni – il ruolo di “dominus di fatto” rivestito dal lavoratore, che avrebbe condizionato la gestione societaria mediante intimidazione dell’amministratore di fatto. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, contestando: l’ammissione di documenti prodotti tardivamente dalla società in appello; l’applicazione dell’art. 85, D.lgs. n. 159/2011 a un soggetto privo delle qualifiche ivi tipizzate; il mancato accoglimento di prove testimoniali; la condanna alle spese del primo grado nonostante la contumacia della società vittoriosa. Deduceva inoltre, con memoria successiva, due fatti sopravvenuti: la propria assoluzione penale “per non aver commesso il fatto” e la revoca dell’amministrazione giudiziaria della società. La Suprema Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi. Quanto al primo, rileva che la produzione documentale tardiva è ammissibile quando il giudice ne motivi l’indispensabilità e la circostanza da provare – nella specie l’interdittiva antimafia, già discussa in primo grado – non costituisca un fatto realmente nuovo. Quanto al secondo, afferma che le categorie soggettive elencate dall’art. 85, D.lgs. n. 159/2011, pur tassative, esprimono tutte la medesima ratio di intercettare posizioni di comando, dominio o controllo sull’impresa: la posizione di dominus di fatto, se riscontrata su elementi oggettivi, può quindi rilevare anche in capo a un lavoratore privo di cariche formali. Il terzo motivo è respinto per omessa dimostrazione della decisività della prova testimoniale dedotta. Viene invece accolto il quarto motivo: la Corte cassa senza rinvio il capo relativo alle spese del primo grado, poiché la società, rimasta contumace in quella fase, non aveva sostenuto alcun esborso e non vantava dunque diritto al rimborso in caso di riforma. I fatti documentati dal lavoratore non risultano decisivi, atteso che del provvedimento del Tribunale penale di Palmi è disponibile il solo dispositivo, senza possibilità di ricostruire l’effettivo oggetto dell’assoluzione; né la revoca dell’amministrazione giudiziaria, fondata su una ragione esclusivamente processuale, può spiegare effetti sulla valutazione di merito della vicenda. La pronuncia si segnala per due profili di rilievo sistematico: da un lato, valorizza una lettura funzionale, e non meramente formale, della preclusione istruttoria in appello, quando il fatto storico sia già stato oggetto di cognizione in primo grado; dall’altro, riconosce effetti “riflessi” degli accertamenti antimafia sul rapporto di lavoro, ammettendo che la qualifica di dominus di fatto – purché concretamente vagliata dal giudice di merito sulla base di elementi oggettivi – possa fondare la giusta causa di licenziamento anche in assenza di cariche sociali formali, e ciò indipendentemente da vicende successive al recesso, quali un’assoluzione penale o la revoca della misura di prevenzione per ragioni procedurali.