SENTENZE – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE, INCAPACITÀ NATURALE DEL LAVORATORE E DECADENZA DELL’IMPUGNAZIONE: INCOSTITUZIONALITÀ PARZIALE DELL’ART. 6, L. N. 604/1966

Riccardo Bellocchio , Consulente del Lavoro in Milano

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Cass. civ., sez. Unite, 18 luglio 2026, n. 23486

Una lavoratrice non si era presentata al lavoro nel periodo dal 1° al 18 agosto 2015 senza fornire alcuna giustificazione. Con raccomandata ricevuta il 21 agosto 2015, la società le aveva contestato l’illecito disciplinare (assenza ingiustificata), invitandola a fornire giustificazioni. Non avendo ricevuto risposta nel termine concesso, la società aveva irrogato la sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi degli artt. 46 e 48 del CCNL di settore. La lettera di licenziamento era stata regolarmente ricevuta dalla lavoratrice il 10 settembre 2015, con sottoscrizione dell’avviso di ricevimento.

Il licenziamento non era stato impugnato nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 6, L. n. 604/1966. Solo con lettera del 19 maggio 2016 la lavoratrice aveva contattato il datore di lavoro per giustificare la protratta assenza. Aveva poi impugnato il licenziamento con ricorso notificato il 9 dicembre 2016, sostenendo di essersi trovata in stato di incapacità naturale – conseguente a grave patologia psichiatrica insorta nell’estate 2015 e protrattasi fino a maggio 2016, accertata da CTU in altro giudizio e confermata dall’ausiliare nominato dal Tribunale nella prima fase del giudizio di impugnazione – che le aveva impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell’atto di licenziamento.

Il Tribunale di Palermo, all’esito di entrambe le fasi del giudizio di primo grado, aveva accertato la tardività dell’impugnazione.

La Corte d’Appello di Palermo aveva rigettato il reclamo ex art. 1, co. 58, L. n. 92/2012, confermando la decadenza. La Corte territoriale aveva ritenuto il termine di decadenza non suscettibile né di interruzione né di sospensione, e aveva richiamato il consolidato orientamento espresso da Cass., n. 5545/2007, secondo cui la validità o l’efficacia degli atti recettizi prescinde dall’eventuale stato di incapacità naturale del destinatario, atteso che l’art. 1335 c.c. è finalizzato ad assicurare la certezza giuridica della conoscenza dell’atto, prescindendo dalla capacità del destinatario di apprezzarne il valore.

La lavoratrice propone ricorso per Cassazione. La Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria, rimette gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione di massima importanza relativa all’incidenza dello stato di incapacità naturale – processualmente dimostrato e non contestato – sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

Poiché l’interpretazione tradizionale degli artt. 1335, 428 e 2964 c.c. non consentiva soluzioni diverse sul piano ermeneutico, le Sezioni Unite avevano rimesso la questione alla Corte Costituzionale, valorizzando la particolare natura degli interessi in gioco nel rapporto di lavoro: il recesso incide su diritti fondamentali della persona, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e il diritto alla tutela del lavoro (art. 35 Cost.), che trascendono quelli dei quali i contraenti sono portatori nella normalità del diritto dei contratti.

La Corte Costituzionale ha accolto la questione, ravvisando il vulnus costituzionale, ma ha operato una reductio ad legitimitatem diversa da quella auspicata nell’ordinanza di rimessione dichiarando l’illegittimità dell’art. 6 della Legge n. 604/1966 nella parte in cui non prevede che, in caso di incapacità naturale del lavoratore sussistente al momento della ricezione o in pendenza del termine ordinario di impugnazione, non operi l’onere della previa impugnazione stragiudiziale. Pertanto, dopo una ricostruzione sistematica della vertenza le Sezioni Unite affermano che lo stato di incapacità naturale del lavoratore licenziato non rileva ai fini del superamento della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera su un piano oggettivo e può essere vinta solo mediante la prova di fattori esterni che abbiano impedito la conoscibilità dell’atto. Tuttavia, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 6, co. 1, L. n. 604/1966, il lavoratore che si trovi in tale condizione può impugnare il licenziamento entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, mediante deposito del ricorso, anche cautelare, o comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. L’impugnazione proposta oltre tale termine è comunque tardiva e il ricorso va rigettato.

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