Cass., sez. Lavoro, 3 giugno 2024, n. 15439
La sentenza della Corte di Cassazione del 3 giugno 2024, n. 15439, riguarda un caso di licenziamento di un lavoratore per assenza ingiustificata dal lavoro a seguito di un infortunio. La Corte d’Appello di Roma aveva accolto il ricorso del lavoratore, giudicando illegittimo il licenziamento disposto dalla società. Quest’ultima aveva contestato la validità della documentazione medica presentata dal lavoratore, che attestava un’invalidità temporanea causata dall’infortunio dove emergevano delle difformità sui tempi e sulle modalità della certificazione medica relativa. La Corte d’Appello ha ritenuto valida la documentazione medica fornita dal lavoratore, anche se redatta su ricettario non ufficiale e inviata via email. Tale documentazione giustificava l’assenza del lavoratore dal lavoro per malattia, sia durante il periodo immediatamente successivo all’infortunio, sia per un’ulteriore settimana necessaria al recupero. La Corte ha respinto le contestazioni della società riguardanti la presunta mancanza di una diagnosi nei certificati medici, affermando che la privacy del dipendente non richiede che il datore di lavoro conosca la specifica patologia. La Corte ha inoltre respinto la tesi della società secondo cui i certificati avrebbero dovuto essere inviati tramite piattaforma Inail, specificando che tale obbligo riguarda solo il medico e non il lavoratore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’azienda, confermando la decisione della Corte d’Appello. Inoltre, ha ritenuto non rilevanti le prove investigative che mostravano il lavoratore impegnato in attività quotidiane, come camminare e guidare, durante il periodo di malattia. La Corte ha confermato la legittimità della documentazione medica che attestava uno stato di malattia ordinaria, sufficiente a giustificare l’assenza del lavoratore, rigettando quindi tutte le censure presentate dalla società ricorrente.