Sentenze – Legittimo il rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione se il datore di lavoro viola gli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.

Alice Pattonieri, Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, Ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3609

L’ordinanza analizzata in questa sede si basa sui seguenti accadimenti: alcuni dipendenti in ambito ferroviario, aventi mansione di macchinisti, si rifiutavano di svolgere la loro prestazione con modalità di “Agente solo”, rivestendo la posizione di tecnico polifunzionale cargo, ossia una figura polivalente che ricopre diversi ruoli di responsabilità, senza alcun affiancamento ad un altro macchinista o agente abilitato alla guida in caso di emergenza. Tale condizione aveva causato il rifiuto dei lavoratori a svolgere la prestazione lavorativa, perché ritenuta potenzialmente pericolosa per gli stessi conducenti, per i passeggeri e per l’intero assetto ferroviario.

La società, di fronte al rifiuto, procedeva muovendo contestazioni e applicando in seguito le relative sanzioni disciplinari, in forza del fatto che la figura dell’Agente solo era stata introdotta dalla stipula di un accordo, sottoscritto da alcune sigle sindacali.

Tra queste, non compariva il sindacato Or.Sa., al quale erano iscritti alcuni dei dipendenti che avevano opposto il rifiuto a condurre i convogli secondo la suddetta modalità. Altri dipendenti, tra gli oppositori, non risultavano iscritti ad alcun sindacato.

Di fronte all’annullamento delle sanzioni disciplinari poste a carico dei lavoratori attuato dalla Corte di Appello, la società presentava ricorso in Cassazione, la quale però non faceva altro che confermare il giudizio e le principali motivazioni della Corte territoriale: innanzitutto, la modalità di conduzione dei convogli tramite “Agente solo” non costituiva solo un potenziale pericolo ma rappresentava una vera e propria violazione da parte del datore di lavoro dell’art. 2087 c.c., secondo il quale il datore di lavoro dovrebbe adottare tutte le misure possibili, adatte “a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La Suprema Corte, tra l’altro, si rifà ad una sua precedente sentenza, la n. 28353/2021 nella quale viene ritenuto legittimo il rifiuto del lavoratore ad adempiere alla propria prestazione proprio in caso di violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.. Pertanto, non configurandosi alcun illecito, non possono derivare conseguenze sfavorevoli per il lavoratore.

Di fronte a tale situazione, inoltre, non rileva nemmeno il fatto che alcuni dei lavoratori coinvolti non fossero iscritti o meno alle sigle sindacali che hanno opposto rifiuto alla firma dell’accordo. La Corte ha ritenuto che di fronte ad una violazione, da parte della società, di tale gravità come quella dell’art. 2087 c.c., anche i dipendenti non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale, potessero legittimamente rifiutarsi di svolgere una particolare attività prevista da accordo sindacale.


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