Sentenze – Lecito il licenziamento comminato al lavoratore per fatti estranei alla stretta condotta lavorativa, conosciuti solo tardivamente dal datore

Elena Pellegatta, Consulente del Lavoro in Milano

Contenuto dell'articolo

Cass., sez. Lavoro, 11 giugno 2026, n. 19193 

La vicenda prende avvio dal licenziamento disciplinare intimato dall’azienda datrice di lavoro al lavoratore a seguito di una condanna penale divenuta definitiva a suo carico, pur con pena detentiva sospesa, per una condotta extralavorativa penalmente rilevante.

Il datore di lavoro era venuto a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del lavoratore già a novembre 2010, a seguito di una perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza.

Tale conoscenza, tuttavia, non consentiva ancora al datore di lavoro di conoscere in modo compiuto natura, consistenza e gravità dei fatti.

Divenuta definitiva la condanna penale, l’azienda contesta disciplinarmente il fatto al lavoratore in data 10 agosto 2020 e successivamente intima il licenziamento in data 31 agosto 2020. Il lavoratore impugna il licenziamento. Sia in primo grado sia in appello, il licenziamento viene riconosciuto valido e legittimo. Il lavoratore ricorre quindi in Cassazione, con un unico motivo denunciando la tardività della contestazione disciplinare e sostenendo che il lungo intervallo temporale trascorso avesse ingenerato un legittimo affidamento circa il mancato esercizio, o la rinuncia all’esercizio, del potere disciplinare.

Nello specifico, il lavoratore sostiene che già nel 2010, a seguito di una perquisizione degli uffici lavorativi ad opera della Guardia di Finanza, la società fosse venuta a conoscenza dell’esistenza dell’indagine penale a suo carico; sul relativo procedimento lo stesso lavoratore aveva trasmesso alla società informazioni saltuariamente e in modo non esaustivo. La società aveva appreso a mezzo stampa dell’esistenza di una prima condanna e, nel corso degli anni, aveva più volte chiesto al lavoratore aggiornamenti sull’andamento del procedimento penale.

La Cassazione, investita dell’onere di verifica della corretta applicazione della legge, dichiara inammissibile il ricorso del lavoratore.

La Suprema Corte rileva, anzitutto, che il ricorrente aveva formalmente denunciato, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, co. 2, della Legge n. 300/1970, ma che la censura tendeva in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione e la valutazione della fattispecie concreta compiute dal giudice di merito.

Il CCNL applicabile, all’art. 62, collegava per la fattispecie considerata la rilevanza disciplinare della condotta alla condanna penale definitiva; la Corte considera tale previsione di favore per il lavoratore.

Richiamando anche Cass., n. 6937/2018, la Corte ribadisce che in tema di licenziamento disciplinare per fatti estranei al rapporto di lavoro aventi rilevanza penale, qualora la contrattazione collettiva tipizzi la condotta idonea a giustificare la sanzione espulsiva collegandola al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, il differimento del licenziamento ad una data successiva a tale evento non si configura come rinuncia all’esercizio del potere disciplinare e non rende il licenziamento intempestivo.

Ritengono quindi gli Ermellini corretta la valutazione dei giudici di appello: quando il fatto disciplinarmente rilevante abbia anche rilievo penale, il principio di immediatezza della contestazione non è necessariamente violato qualora il datore di lavoro attenda l’esito degli accertamenti penali per acquisire una conoscenza sufficientemente certa dei fatti. La ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione disciplinare anche nell’interesse del prestatore di lavoro.

Scarica il file

Scarica l'articolo (PDF)