Cass., sez. Lavoro, Ordinanza 4 settembre 2024, n.23747
Il caso in questione vede coinvolta l’azienda F. Spa, la quale aveva licenziato per giusta causa un dipendente che, assente dal lavoro per infortunio, veniva sorpreso a prestare attività lavorativa nel bar di sua proprietà, utilizzando la mano infortunata sia per svolgere attività più leggere (es. fumare, salutare, sorreggere il telefono cellulare ecc.) sia per attività più pesanti (es. sollevare tavoli e sedie, portare oggetti pesanti, aprire e chiudere la serranda del locale, ecc..). L’ex dipendente procedeva poi ad impugnare il licenziamento di fronte al Tribunale di Cosenza, il quale dichiarava l’illegittimità del provvedimento per insussistenza del fatto, costringendo l’azienda a reintegrare, oltre che a risarcire, il lavoratore. Successivamente, la Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale per varie motivazioni, tra cui la seguente: sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare che l’attività svolta dal lavoratore all’esterno dell’azienda era tale da comprometterne la piena e pronta guarigione, generando una situazione di svantaggio per il datore di lavoro. L’onere probatorio, però, non sarebbe stato assolto dal datore di lavoro nell’ambito del giudizio di merito; infatti, il monitoraggio delle attività svolte dal lavoratore presso il bar, mediante telecamere appostate al di fuori dai locali dell’attività commerciale aveva dato riscontro dello svolgimento di attività di per sé leggere e in ogni caso non idonee a compromettere la piena guarigione del lavoratore, né a ritardare il suo rientro in servizio. A seguito di ciò, il datore di lavoro proponeva ricorso presso la Corte di Cassazione, la quale rigettava il ricorso e confermava le precedenti pronunce di merito, adducendo le seguenti motivazioni. Per quanto riguarda l’attività investigativa svolta dal datore di lavoro per assolvere il proprio onere della prova, era stato dimostrato che il lavoratore svolgeva attività totalmente prive di rilevanza ai fini della guarigione dell’arto infortunato e solo sporadicamente era stato colto a svolgere attività considerate più impegnative, quali: spostare un tavolino e alcune sedie di plastica, portare due scatole di cartone da un’auto parcheggiata di fronte al bar fino all’interno del locale, trasportare fuori dal bar tre scatole di cartone, sollevare una sedia di plastica. Tali attività, nonostante comportassero l’esercizio di una maggiore forza sulla mano destra infortunata, erano state considerate irrilevanti ai fini della guarigione e del rientro in servizio, tanto dai giudici di merito quanto dalla Corte di legittimità, perché svolte a distanza di diversi mesi dall’infortunio e a pochi giorni dalla fine del termine del periodo di prognosi. Posto che non è in assoluto lo svolgimento di attività durante l’assenza dal lavoro per infortunio ad essere vietato, è necessaria una valutazione in merito alla compatibilità tra l’attività svolta e la patologia riscontrata: se la prima non è tale da compromettere la pronta guarigione e il rientro sul luogo di lavoro, dunque, ne è consentito lo svolgimento. Il licenziamento è da considerarsi, pertanto, illegittimo.