Sentenze –  Le ore di guardia trascorse con presenza fisica sul luogo di lavoro sono “orario di lavoro”: ma attenzione alle modalità di retribuzione!

Patrizia Masi, Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro 22 novembre 2023, n. 32418

Il 22 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha emesso una decisione in merito al ricorso presentato dai lavoratori, vigili del fuoco presso la base USA a Napoli, riguardo a richieste di modifiche nella turnazione e al pagamento di maggiorazioni per il lavoro straordinario notturno. La Corte d’Appello di Napoli aveva precedentemente confermato il rigetto delle loro domande e i lavoratori hanno impugnato questa decisione sostenendo violazioni normative e interpretative. La questione centrale riguardava la qualificazione del periodo notturno passato presso la base come orario di lavoro effettivo, remunerato con indennità di pernottamento. A fondamento delle loro motivazioni i lavoratori facevano riferimento a principi della Corte di Giustizia UE, sostenendo che periodi di reperibilità, anche senza presenza fisica sul luogo di lavoro, dovrebbero essere considerati come “orario di lavoro” ai sensi della direttiva 2003/88/CE, a maggior ragione, se il lavoratore è obbligato alla presenza fisica sul luogo indicato dal datore di lavoro come nel caso in esame. Secondo gli Ermellini, la ricostruzione dei ricorrenti in termini di dicotomia tra orario di lavoro e periodo di riposo, in base alla normativa dell’Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia e come attuata nella normativa italiana, è condivisibile, ma questo non determina l’accoglimento della domanda. Per la Corte di Cassazione il sillogismo dei ricorrenti, secondo cui il turno di reperibilità notturno dovrebbe essere retribuito come lavoro straordinario, è monco, ossia mancante della base normativa per la condanna del datore al pagamento di tale voce retributiva anziché della diversa indennità di pernottamento riconosciuta. La Corte ha ribadito i principi della Corte di Giustizia UE, sottolineando che le ore di guardia trascorse con presenza fisica sul luogo di lavoro devono essere considerate “orario di lavoro.” Tuttavia, ha chiarito che la modalità di retribuzione per i periodi di guardia rientra nell’ambito delle disposizioni nazionali. Pertanto, il mancato pagamento di tale porzione dell’orario di lavoro quale lavoro straordinario, ma bensì con indennità di pernottamento, non risulta contrario alla normativa europea e nazionale nei termini prospettati dai ricorrenti. La Corte di Cassazione ha, quindi, respinto il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’Appello.


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