SENTENZE -LAVORO STAGIONALE: NESSUN LIMITE ALLE PROROGHE NEI CONTRATTI A TERMINE

Patrizia Masi, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, 27 aprile 2026 n. 11269

La vicenda ha riguardato un lavoratore assunto con più contratti stagionali a tempo determinato, relativi alla lavorazione del tonno, stipulati annualmente tra il 2015 e il 2018. Complessivamente, nell’arco di tale periodo, sono stati conclusi quattro contratti a termine, oggetto, però, di sette proroghe complessive, con conseguente superamento del limite massimo di cinque proroghe previsto, in via generale, dall’art. 21 del D.lgs. n. 81 del 2015. Il tribunale di primo grado ha accolto la domanda del lavoratore e ha dichiarato la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato stagionale a tempo indeterminato, con condanna della società alla riassunzione e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, ritenendo applicabile anche ai contratti stagionali il limite massimo di proroghe previsto dalla disciplina generale. La Corte d’appello di Milano ha confermato tale decisione, osservando che, sebbene per i contratti stagionali la legge escluda espressamente sia il limite massimo di durata complessiva di 36 mesi sia la regola dello “stop and go”, non vi è invece alcuna deroga esplicita rispetto al limite delle cinque proroghe. Pertanto ha ritenuto che il suo superamento comportasse la conversione del rapporto a tempo indeterminato ed ha inoltre escluso che la conversione potesse avvenire in forma di part time verticale limitato alla stagione, ritenendo necessario il riconoscimento di un rapporto stabile a tempo pieno. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo ha sostenuto che la Corte d’appello ha errato nell’interpretare l’art. 21 del D.lgs. n. 81/2015, poiché la disciplina generale sulle proroghe non sarebbe applicabile al lavoro stagionale, già sottratto al limite dei 36 mesi e caratterizzato da una fisiologica reiterazione dei contratti, giustificata dalla natura stessa dell’attività. Con il secondo motivo ha contestato le conseguenze della conversione, sostenendo che, anche qualora fosse disposta, essa dovrebbe rispettare la natura stagionale del rapporto e dunque configurarsi come contratto a tempo indeterminato ma a part time verticale. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non applicabile al lavoro stagionale il limite massimo di cinque proroghe previsto dall’art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015. La Corte ha affermato che tale disposizione presuppone l’operatività del limite massimo di durata complessiva di 36 mesi, dal quale invece i contratti stagionali sono espressamente esclusi dall’art. 19. Di conseguenza, la disciplina delle proroghe, essendo strutturalmente ancorata a quel limite temporale, non può trovare applicazione nei rapporti stagionali. La Cassazione ha inoltre evidenziato che una diversa interpretazione sarebbe illogica, in quanto il sistema consente per il lavoro stagionale rinnovi illimitati anche senza soluzione di continuità, rendendo incoerente l’introduzione di un limite numerico alle proroghe. In linea con quanto evidenziato anche dalla dottrina e dalla più recente lettura normativa, la stagionalità costituisce già un sufficiente presidio contro l’abuso dei contratti a termine. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame, con assorbimento del secondo motivo.

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