Sentenze – LAVORO CARCERARIO E PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI: IL RAPPORTO DI LAVORO È UNITARIO
Luciana Mari, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., Sezione Lavoro, Ord. 22 giugno 2026, n. 21162
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione torna sul tema della prescrizione dei crediti retributivi nel lavoro carcerario, ribadendo l’orientamento – ormai consolidato – secondo cui le interruzioni dell’attività lavorativa durante la detenzione non integrano cessazioni del rapporto, ma mere sospensioni dello stesso.
La vicenda riguardava un detenuto che aveva svolto attività lavorativa dal 2007 al 2020 e che aveva agito in giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l’adeguamento della retribuzione previsto dall’art. 22 della Legge n. 354/1975. La Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto prescritto il credito, muovendo dal presupposto che i periodi di inattività intercorsi tra le diverse assegnazioni al lavoro avessero determinato la cessazione di ciascun rapporto e, conseguentemente, l’autonoma decorrenza della prescrizione.
La Suprema Corte censura tale impostazione, richiamando il proprio più recente orientamento – espresso, tra le altre, dalle sentenze nn. 17484/2024, 19007/2024 e 5510/2025 – secondo cui il lavoro carcerario deve essere considerato, ai fini della prescrizione, come un rapporto unitario, anche quando la prestazione venga svolta attraverso turnazioni, avvicendamenti e successive chiamate al lavoro.
La particolare natura del rapporto deriva dalla condizione del prestatore, inserito in un contesto di detenzione nel quale la possibilità di svolgere attività lavorativa dipende da fattori organizzativi e dalle determinazioni dell’amministrazione penitenziaria, e non dalla libera autonomia negoziale del detenuto. Ne consegue che le pause tra un turno e l’altro o tra successive assegnazioni non possono essere automaticamente qualificate come cessazioni del rapporto di lavoro, poiché non rappresentano una libera scelta del lavoratore né esprimono la volontà delle parti di porre definitivamente fine al rapporto.
La Corte richiama espressamente il principio secondo cui: «con riferimento al lavoro carcerario, non rilevano, ai fini della prescrizione, le cessazioni intermedie, che […] si configurano come sospensioni del rapporto di lavoro».
La peculiare condizione di soggezione nella quale versa il lavoratore detenuto impedisce, infatti, di ritenere sussistente quella piena libertà di esercizio dei diritti che costituisce il presupposto per la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto.
In questa prospettiva, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre dai singoli periodi di inattività, ma dalla cessazione effettiva e definitiva del rapporto di lavoro, che, nel caso del lavoro carcerario, coincide normalmente con la cessazione dello stato di detenzione. Restano ferme le ipotesi nelle quali intervengano circostanze oggettive e definitive – quali, ad esempio, il raggiungimento dell’età, condizioni di salute o sopravvenuta inidoneità – idonee a determinare la definitiva impossibilità di riprendere l’attività lavorativa; circostanze che devono essere specificamente allegate dall’amministrazione.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva individuato nel 31 gennaio 2015 il momento dal quale far decorrere la prescrizione, senza tuttavia considerare che il detenuto aveva successivamente ripreso l’attività lavorativa nel 2016 e che, alla data individuata come dies a quo, lo stato di detenzione era ancora in corso. Secondo la Cassazione, tali elementi avrebbero dovuto indurre a escludere la cessazione definitiva del rapporto e, conseguentemente, la decorrenza della prescrizione.
L’ordinanza assume particolare rilievo perché conferma come, nel lavoro carcerario, la disciplina della prescrizione deve essere interpretata tenendo conto della peculiare condizione giuridica e materiale del lavoratore detenuto. Le interruzioni della prestazione non possono essere valutate secondo gli ordinari schemi del rapporto di lavoro quando siano determinate da fattori estranei alla volontà del prestatore e riconducibili alla particolare organizzazione del lavoro penitenziario.
La Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso (in particolare, il terzo motivo di ricorso e ritenendo assorbiti gli altri), cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia alla luce dei principi affermati.
La pronuncia ribadisce, in definitiva, un principio di significativa portata applicativa: nel lavoro carcerario, le interruzioni dell’attività lavorativa non determinano, di per sé, la cessazione del rapporto e non fanno decorrere autonomamente la prescrizione dei crediti retributivi. Ai fini prescrizionali assume rilievo la cessazione definitiva del rapporto, da individuarsi sulla base delle concrete circostanze del caso e non attraverso la mera successione temporale delle singole assegnazioni al lavoro.