Sentenze – Lavoratore subordinato o socio di cooperativa? Necessaria una valutazione complessiva e sostanziale per poter definire la reale natura del rapporto di lavoro

Alice Pattonieri, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, Ord. 27 agosto 2025, n. 24012

Il caso in questione riguarda la controversia tra la Cooperativa sociale E.C. società agricola Onlus e un suo socio lavoratore, ricorso in giudizio al fine di far riconoscere la natura subordinata del suo rapporto di lavoro. A differenza del giudice di primo grado, la corte d’appello di Brescia aveva accolto quanto richiesto dal lavoratore, ravvisando diversi elementi che lasciassero intendere la natura subordinata del rapporto di lavoro. In particolare, la Corte territoriale aveva riscontrato la presenza di “una puntuale eterodirezione e un completo inserimento nella struttura aziendale per il perseguimento di un risultato della Cooperativa” nonché la sussistenza di versamenti della contribuzione previdenziale da parte della cooperativa e a favore del lavoratore, in qualità di lavoratore agricolo. A seguito di tale decisione, la Cooperativa decideva di presentare ricorso davanti alla Suprema Corte, sulla base di diversi motivi, tra i quali: innanzitutto, il fatto che gli indici di subordinazione individuati in sede d’appello (ossia prestazione lavorativa svolta, orario di lavoro osservato, uso della strumentazione di proprietà della Cooperativa) non sarebbero stati sufficienti a identificare un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente. In secondo luogo, la prestazione di attività a titolo gratuito effettuata dal lavoratore nell’anno 2013. La gratuità della prestazione rappresentava una condizione espressamente prevista dallo statuto della cooperativa per il mantenimento della qualifica di socio. Infine, la mancata produzione di un contratto di lavoro subordinato. In ragione dei suddetti motivi, la cooperativa sosteneva che il rapporto di lavoro non fosse di natura subordinata ma che fosse inquadrabile come il rapporto di un socio lavoratore della cooperativa stessa. Sulla scia della pronuncia della corte d’appello, però, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando l’inammissibilità dei motivi. Essa chiarisce vari punti a riguardo, in particolare: la presenza del rapporto associativo non esclude la compresenza di un rapporto subordinato. Il fatto che l’uno sia vigente, non impedisce automaticamente l’instaurazione dell’altro. Inoltre, ai fini dell’accertamento della subordinazione, è imprescindibile l’indagine concreta relativamente al rapporto di lavoro considerato nella sua sostanza. Non bisogna, pertanto, soffermarsi sulla denominazione attribuita dalle parti al rapporto stesso, né su meri elementi materiali quali la mancanza di un contratto che cristallizzi la forma del rapporto di lavoro. Al contrario, è necessaria un’indagine approfondita e completa relativa alla presenza di elementi sostanziali, caratterizzanti la reale natura del rapporto di lavoro che, nel caso in analisi, secondo la Suprema Corte era quella di lavoro subordinato.

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