Sentenze – L’assenza dal lavoro senza certificato medico, o con certificato medico retrodatato, configura la giusta causa di licenziamento

Riccardo Bellocchio , Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, 22 maggio 2025, n. 13747

Interessante sentenza della Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato da una lavoratrice assente senza produzione di certificato medico per più giorni nell’arco dello stesso mese. La lavoratrice si era assentata 3 giorni, dal 22 al 24 marzo 2023, e poi due giorni il 27-28 marzo, senza comunicazioni tempestive come previste dal CCNL del terziario ((artt. 184 (obbligo di immediata notizia), 235 (giustificazione delle assenze, 48 ore)). La lavoratrice in sede di contestazione disciplinare produceva un certificato retrodatato e nonostante questo veniva licenziata per giusta causa. Nonostante il ricorso in tribunale e in appello il licenziamento veniva considerato corretto e quindi la lavoratrice presentava ricorso in Cassazione chiedendo se la produzione tardiva del certificato medico escluda l’“assenza ingiustificata” o la riconduca a mera giustificazione tardiva, quale sia l’onere della prova della malattia/giustificazione da parte del lavoratore e sull’uso della circolare Inps n. 147/1996 (riconoscibilità dello stato morboso solo dalla data della visita ambulatoriale). Infine, se c’era proporzionalità con il provvedimento di licenziamento a fronte di più giorni di assenza non comunicati/ingiustificati. La Corte disconosce tutti i motivi del ricorso ed afferma come l’assenza dal lavoro vada comunicata immediatamente e giustificata entro 48 ore; altrimenti, è ingiustificata con le conseguenze disciplinari previste dal CCNL. Corretta quindi l’applicazione degli articoli del contratto richiamati dal datore di lavoro in merito. Nella contestazione disciplinare il datore deve provare l’assenza ed è il lavoratore che deve provare malattia/impedimento e, se del caso, il riconoscimento Inps dei giorni contestati; non limitandosi alla produzione materiale del certificato “ma essendo gravato dall’onere di dimostrare la sussistenza della malattia”. La mancata comunicazione dell’assenza, anche a fronte di possibili motivi legittimi, che devono essere provati, può quindi integrare la giusta causa per la rottura del vincolo fiduciario.

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