Sentenze – La tutela della genitorialità ha prevalenza sulle norme diverse che stabiliscono gli orari di lavoro

Elena Pellegatta, Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, 21 settembre 2023, n. 27073

L’ orario lavorativo e la tutela della genitorialità non seguono la stessa ratio, seguono finalità diverse e sono volte a tutelare beni diversi. È quanto afferma il giudice di appello e che conferma la Suprema corte che esamina il caso di un assistente di volo, che richiede al giudice di primo grado l’esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età del figlio, di età inferiore ai tre anni, ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D.lgs. n. 151 del 2001. Il giudice di primo grado condannava la società a non adibire la lavoratrice ai suddetti turni, ed il giudice di appello conferma la decisione, sostenendo che è effettivamente vero, che gli orari di lavoro degli assistenti di volo seguono altre direttive e finalità, e coprono dall’esonero alle trasferte e lavori notturni solo fino a 7 mesi dopo il parto, in presenza di un certificato medico, in base alla direttiva 92/85/CE. Sbaglia tuttavia la società datrice di lavoro a sostenere l’inapplicabilità al personale di volo dell’aviazione civile delle disposizioni sull’orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno (artt. 11-15 del D.lgs. n. 66 del 2003), perché tale normativa non esclude che a tale personale debba applicarsi la speciale disciplina dettata dal Decreto legislativo n. 151 del 2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità. L’art. 7 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 185, nel darsi attuazione alla direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile, detta specifiche misure a tutela del personale di volo ma in una prospettiva attenta, specificatamente, alla salute del lavoratore, mentre non integra una deroga a quella disciplina dettata dall’art. 53 del D.lgs. n. 151 del 2001, che ha finalità ultima di proteggere fattispecie incompatibilità con lo svolgimento del lavoro in orario notturno. Con tale disposizione, il Legislatore ha inteso offrire alla lavoratrice madre/lavoratore padre un particolare livello di protezione in ragione dell’intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età consentendogli di sottrarsi al lavoro notturno nei primi tre anni di vita dei figli ed apprestando, con l’art. 53 comma 2 del D.lgs. n. 151 del 2001, una tutela che si esplica non solo assicurando sostegno economico ma anche favorendo la presenza del genitore nel periodo della prima crescita del minore. Pertanto, è corretto il giudicato dell’appello che ha ritenuto che il bene della vita, che si intendeva conseguire con la domanda formulata, volta ad assicurare alla madre il godimento del riposo giornaliero in orario notturno al fianco del minore, non poteva non interessare anche la circostanza di dover godere del riposo notturno fuori dalla propria sede.


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