Sentenze – La sede aziendale non è “sede protetta” per le rinunce e conciliazioni ex art. 2113 c.c.

Riccardo Bellocchio, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, 8 aprile 2025, n. 9286

La Cassazione ha stabilito che una conciliazione tra datore e lavoratore, anche con presenza sindacale, non è valida se svolta nella sede aziendale, perché non garantisce la libertà del lavoratore. La vicenda giudicata riguarda un lavoratore che era stato licenziato per giusta causa nel luglio 2021 dal proprio datore di lavoro, con cui lavorava come operaio gommista (livello D2 CCNL Metalmeccanica). Lo stesso giorno del licenziamento sottoscrisse un verbale di conciliazione presso la sede aziendale, in presenza di un rappresentante sindacale UGL (non del sindacato di appartenenza del lavoratore) con ampie rinunce.

La Corte d’Appello di Bari aveva confermato il rigetto del ricorso del lavoratore, ritenendo provata l’effettività dell’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, e che la sottoscrizione presso la sede della società di per sé non determinasse l’inidoneità dell’assistenza del rappresentante sindacale.

La Corte, di diverso avviso, ribadisce un principio consolidato: affinché la conciliazione sia inoppugnabile ai sensi dell’art. 2113 c.c., devono sussistere due elementi fondamentali:

  • Effettività dell’assistenza sindacale: il lavoratore deve comprendere chiaramente a cosa sta rinunciando.
  • Neutralità della sede: la sede in cui avviene la conciliazione deve essere “protetta”, ovvero idonea a garantire l’autodeterminazione del lavoratore (es., Ispettorato, giudice, commissione di certificazione), e non la sede aziendale.

La sede aziendale non può considerarsi neutra né protetta, poiché manca della terzietà necessaria per proteggere la libertà di scelta del lavoratore. Non basta la presenza di un sindacalista se il contesto è potenzialmente coattivo.

La Corte richiama precedenti (es. Cass., n. 10065/2024, n. 25796/2023) per affermare che l’assistenza sindacale, da sola, non è sufficiente a rendere inoppugnabile la conciliazione se manca la sede protetta.

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