SENTENZE – La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie deve comprendere qualsiasi importo correlato allo status professionale
Angela Lavazza, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 12 ottobre 2025, n. 27250
Un dipendente con qualifica di capo treno, “Train Manager”, si è rivolto al Tribunale di Milano per ottenere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo da gennaio 2013 a dicembre 2021, derivanti dall’inclusione, nella base di calcolo della retribuzione per ferie, dell’indennità di permanenza a bordo, di riserva, di servizio al di fuori del distretto, di efficientamento e delle provvigioni. Il Tribunale dichiarava nullo e pertanto inammissibile il ricorso per la mancata individuazione dell’oggetto della domanda e dell’indicazione dei fatti posti a suo fondamento. La Corte di appello, invece, accoglie integralmente la pretesa del lavoratore, affermando che le indennità che percepisce il lavoratore sono intrinsecamente collegate alla prestazione lavorativa del capo treno. Avverso tale sentenza, la società propone ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha più volte affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione “ferie annuali retribuite” faccia riferimento al fatto che per la durata delle ferie, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria. I principi di tale indirizzo giurisprudenziale sono necessari per assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, rilevando che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione Europea. La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali deve comprendere qualsiasi importo che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia collegato allo status personale e professionale del lavoratore. Infatti, diversamente, qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza. Nel caso in specie, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e se l’importo economico si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Nell’interpretare le norme collettive che regolano i vari istituti e indennità, di cui è stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale, è necessario tenere conto delle finalità della direttiva europea, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. L’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto e quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite poiché andrebbe a percepire una retribuzione inferiore. In conclusione, conformemente all’interpretazione della giurisprudenza dell’Unione Europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale, le doglianze della società devono essere rigettate, poiché la pronuncia impugnata si pone in linea con le finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. La Suprema Corte rigetta il ricorso.