Cass., sez. Lavoro, Ordinanza 18 ottobre 2023, n. 28883
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28883 del 18/10/2023, ha ribadito il principio proprio dell’art. 2109 c.c., secondo cui è l’imprenditore ad avere la facoltà decisionale riguardo all’epoca di fruizione delle ferie dei dipendenti, oltre alla responsabilità del pagamento di tali giornate in proporzione alla loro maturazione. Il datore di lavoro ha la libertà di apportare variazioni al suddetto periodo seppur in mancanza di fatti sopravvenuti, a seguito di una riconsiderazione concernente soltanto le esigenze aziendali. Alla base di tale riconsiderazione, si suppone sia stata effettuata una comparazione tra le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori e che le prime abbiano avuto la meglio. Si chiarisce, inoltre, che l’unica facoltà che il lavoratore possiede consiste nell’indicare il periodo di preferenza in termini di fruizione delle ferie annuali. Di seguito, i fatti che hanno dato origine alla pronuncia: un imprenditore, la cui società si era avvalsa di contratti di solidarietà difensivi per un determinato periodo, aveva inizialmente retribuito per intero i giorni di ferie fruiti in seguito alla cessazione dell’ammortizzatore sociale e maturati durante predetto periodo. Considerando che durante il regime dei contratti di solidarietà l’orario di lavoro era ridotto, l’imprenditore ha pensato di poter legittimamente operare una parziale trattenuta sui giorni di ferie anzidetti in quanto, trovando la loro origine durante la vigenza del regime di solidarietà, sarebbero maturati anch’essi in forma ridotta, seguendo il rispettivo decremento dell’orario di lavoro. Secondo il parere della Corte, l’imprenditore avrebbe in tal modo “unilateralmente e illegittimamente prorogato gli effetti propri della riduzione oraria” in un tempo successivo alla cessazione del contratto di solidarietà, tempo in cui era ormai rientrato in vigore l’orario di lavoro e tutti i relativi obblighi giuridici annessi, dettati dall’originario contratto di lavoro stipulato tra le parti. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 329 pubblicata il 25.05.2020 aveva accertato l’illegittimità della trattenuta parziale, sottolineando che rientrava tra le facoltà del datore di lavoro quella di decidere in merito alla fruizione del periodo di ferie e addebitando, quindi, alla società la responsabilità della decisione di fruire tale periodo di ferie in un tempo successivo alla cessazione dell’ammortizzatore sociale. Tale pronuncia è stata confermata dalla Sezione Lavoro della Cassazione civile, appunto, con l’ordinanza esaminata in questa sede.