SENTENZE – LA CONDOTTA EXTRALAVORATIVA ILLECITA È SUSCETTIBILE DI RILIEVO DISCIPLINATE, ANCHE DI CARATTERE ESPULSIVO
Angela Lavazza, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 12 novembre 2025, n. 29836
Un lavoratore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva condiviso la decisione del Tribunale di Modena, di ritenere legittimo il licenziamento intimatogli per giusta causa. L’addebito al lavoratore era relativo alla sussistenza in casa di sostanze stupefacenti (8kg tra cocaina e marijuana) e di 7.000 euro. Tale condotta ha portato al licenziamento in quanto molto grave e incidente sull’immagine aziendale e sul vincolo fiduciario. In sede di valutazione, la Suprema corte ritiene infondato il ricorso, rilevando che la Corte di appello, sul presupposto che il dipendente fosse imputato di reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali era stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, abbia ravvisato la giusta causa di licenziamento “in relazione all’incidenza della descritta condotta extralavorativa, la cui gravità è stata valutata tenendo conto, in aggiunta, anche dell’eco avuta dalla notizia in ambito locale e di pregressi precedenti disciplinari, sulla funzionalità del rapporto di lavoro e sul rapporto di fiducia intercorrente tra le parti”. La Suprema corte sottolinea che, in tal modo, i giudici di appello si sono uniformati ai principi già enunciati dalla Suprema corte stessa: la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma, anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso. Tali condotte, ove caratterizzate da gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva. Nel caso in specie, a fronte degli illeciti penali addebitati al lavoratore e da questi ammessi, la valutazione compiuta dai giudici di merito risponde ai canoni giurisprudenziali di definizione della “giusta causa” e della “proporzionalità della misura espulsiva”, avendo la sentenza impugnata valutato la gravità della condotta illecita per il suo carattere evidentemente doloso, con conseguente idoneità a ledere definitivamente la fiducia nella persona del lavoratore. La valutazione espressa dai giudici di appello risulta pertanto conforme e coerente con i principi enunciati dalla Suprema corte e pertanto il ricorso viene rigettato.