SENTENZE –  LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO NON COSTITUISCE CREDITO RETRIBUTIVO

Riccardo Bellocchio, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., civ., sez. Lav., 28 gennaio 2026, n. 1902

Un lavoratore aveva ceduto il quinto del proprio stipendio a favore della società finanziaria (cessione del quinto). La datrice di lavoro aveva regolarmente trattenuto le relative quote dallo stipendio del lavoratore, ma aveva omesso di versarle alla finanziaria cessionaria. In primo grado il Tribunale aveva condannato il solo datore di lavoro al pagamento delle somme trattenute e non versate, rigettando la domanda di condanna solidale della committente dell’appalto a cui il lavoratore era addetto e dell’appaltatore. In appello, la Corte di Napoli ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando l’appello del lavoratore che chiedeva di estendere la responsabilità sia al committente che all’appaltatore ai sensi dell’art. 29, D.lgs. n. 276/2003 (responsabilità solidale committente-appaltatore per crediti dei dipendenti). Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, la quale rigettava l’intero ricorso affermando che le quote di stipendio trattenute dal datore di lavoro in esecuzione di un contratto di cessione del quinto e non versate alla società finanziaria cessionaria non costituiscono “crediti retributivi” del lavoratore cedente ai sensi dell’art. 29, D.lgs. n. 276/2003: per effetto della cessione, il credito è uscito dal patrimonio del lavoratore e il cessionario è divenuto l’unico legittimato ad esigerne l’adempimento. Pertanto, committente e appaltatore non sono solidalmente responsabili per tale debito nei confronti del lavoratore.

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