Cass., sez. Lavoro, Ord. 5 febbraio 2024, n. 3264
La vicenda riguarda il rigetto del ricorso proposto alla Corte di Appello di Bologna dall’ex lavoratore contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha revocato il decreto che ingiungeva all’ex datore di lavoro di pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento dal danno per licenziamento dichiarato precedentemente illegittimo. La Corte di Cassazione rigetta l’istanza presentata dal lavoratore licenziato e conferma quanto stabilito in Appello. Il ricorso è stato proposto sulla base di un unico motivo: l’ex lavoratore ha sostenuto che la Corte d’Appello ha commesso un errore nel considerare risolto il rapporto di lavoro per la mancata ripresa del servizio, in quanto il termine concesso al lavoratore è stato inferiore rispetto ai 30 giorni previsti dall’art. 18, co. 5 della Legge n. 300/1970. Il licenziamento era stato intimato il 01/08/2007 e era stato dichiarato illegittimo con sentenza il 20/05/2014. L’azienda, pertanto, con lettera datata 02/10/2014, aveva invitato l’ex lavoratore a riprendere servizio il giorno 10/10/2014 assumendo a condizione che in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo il rapporto si intendeva automaticamente risolto; la missiva veniva ricevuta dal ricorrente in data 08/10/2014. Secondo l’ex lavoratore dal momento in cui il Tribunale di Reggio Emilia intimava con decreto all’ex datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, si sarebbe dovuto considerare un lasso di tempo più ampio tant’è che presenta un’ingiunzione ad essere risarcito fino al 20/11/2015, data in cui il giudice ha attribuito al lavoratore il titolo esecutivo ad essere pagato e non solo fino al 07/11/2014. La richiesta era motivata dal fatto che nell’invito a riprendere servizio il temine era inferiore ai 30 giorni e pertanto l’invito era da considerarsi nullo. Essendo stata respinta l’ingiunzione al Tribunale, l’ex lavoratore allora si rivolge alla Corte d’Appello di Bologna che a sua volta respinge la richiesta confermando il calcolo del risarcimento originario fino al 07/11/2014, ossia 30 giorni dopo il ricevimento dell’invito a riprendere servizio. Chiamata in causa, la Cassazione conferma comunque quanto stabilito nei precedenti gradi di merito: il termine di 30 giorni dal ricevimento del formale invito a riprendere servizio si limita a stabilire che la risoluzione di diritto del rapporto ha effetto al trentesimo giorno successivo al ricevimento dello stesso invito e non impone, come sostenuto invece dal ricorrente, al datore di lavoro di concedere un periodo di 30 giorni al lavoratore per ripresentarsi in servizio. Nel caso di specie l’azienda, invitando a presentarsi al lavoro il 10/10/2014 con lettera del 02/10/2014 ricevuta il 08/10/2014, non viola alcun dispositivo normativo e pertanto il conteggio del risarcimento è da considerare corretto essendo stato calcolato fino al 07/11/2014 cioè 30 giorni dopo il ricevimento della missiva. Questa interpretazione era già stata oggetto di una precedente sentenza della Cassazione n. 6494 /1991 con cui si affermava che la risoluzione del rapporto di lavoro aveva effetto non già dal giorno del ricevimento dell’invito da parte del lavoratore bensì allo scadere del trentesimo giorno successivo al ricevimento dello stesso e pertanto il datore di lavoro resta obbligato a corrispondere, pur in mancanza di prestazione lavorativa, la retribuzione compresa fra la data della sentenza che ordina la reintegra del dipendente nel posto di lavoro e quella dell’effettiva ottemperanza all’ordine giudiziario. In conclusione, il datore di lavoro può indicare per la ripresa del servizio anche una data precedente allo scadere dei 30 giorni, ben inteso che sarà dovuta la retribuzione a titolo di risarcimento fino allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento dell’invito alla ripresa del servizio.