Sentenze – Inosservanza delle disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro: reato di lesioni personali colpose gravi e colpa specifica

Clara Rampollo, Consulente del Lavoro in Pavia

Cass., Sez. Penale, 25 settembre 2023, n. 38926

La vicenda trae origine dall’infortunio occorso ad un dipendente con conseguente condanna del legale rappresentante della società datore di lavoro, in qualità di responsabile della sicurezza sul lavoro, il quale impugna la sentenza di condanna. La Corte d’Appello di Salerno, in sede di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, ha rideterminato la pena in relazione al reato di lesioni colpose gravi per inosservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni; ne segue il ricorso in cassazione. L’imputato, legale rappresentate e responsabile della sicurezza di una società che svolge attività di trivellazione, era stato condannato per colpa specifica in quanto non aveva fatto eseguire la manutenzione straordinaria di una macchina perforatrice usata come strumento di lavoro dal personale qualificato; nel corso della lavorazione la testa di rotazione del macchinario in questione si era sganciata dal corpo finendo sul volto del lavoratore, causandogli un trauma facciale con frattura orbitale e del seno frontale, e la frattura mascellare destra. Il legale rappresentante proponeva, avverso tale sentenza, ricorso per Cassazione denunciando un vizio motivazionale e di erronea applicazione dei principi di diritto in punto di casualità della colpa; con una spiegazione alternativa alla logica dell’accaduto, meramente possibilistica, il ricorrente evidenziava che l’infortunio era intervenuto per l’allentamento dei bulloni di serraggio e questo non era stato percepito come pericolo da parte del lavoratore durante l’utilizzo del macchinario. L’imputato poneva l’attenzione sul fatto che l’evento sarebbe così risultato del tutto estraneo all’area di rischio governata dal datore di lavoro ricadendo invece nell’alveo del comportamento dei soggetti preposti alla lavorazione che, nell’occasione dell’infortunio, avrebbero omesso un’attività preliminare del tutto doverosa nel rispetto delle ordinarie metodiche di lavoro: l’infortunato quindi, secondo l’imputato, avrebbe dovuto accorgersi dell’allentamento dei bulloni prima di utilizzare il macchinario. Il ricorso è stato respinto per inadeguata esposizione dei temi di colpa. Alla base del ricorso c’è una rivisitazione fattuale delle risultanze processuali fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova senza però valutare quanto già dibattuto in sede di Appello che, sulla base delle testimonianze acquisite, aveva riconosciuto il rapporto di causalità tra la condotta omissiva del garante dell’integrità del macchinario e l’evento dannoso. In particolare, durante i precedenti gradi di giudizio si era giunti alla conclusione che l’infortunio era conseguito ad un recente intervento curato da ditta non specializzata che aveva comportato lo smontaggio delle componenti meccaniche dell’attrezzatura, la sostituzione di alcuni elementi ed il conseguente rimontaggio delle parti meccaniche. A fronte della constatazione che l’improvviso distacco di una parte meccanica (testa del motore) fosse stato in palese collegamento con l’attività di manutenzione svolta dal personale non specializzato, la ricostruzione del ricorrente risulta del tutto esplorativa e priva di alcun riscontro. Le segnalazioni fatte dai lavoratori della società ricorrente di un non corretto funzionamento dell’attrezzatura e di una utilizzazione intensa e prolungata della trivellatrice che aveva provocato un tale grado di usura che avevano determinato gli interventi di manutenzione in epoca immediatamente precedente all’anomalia da cui ne è conseguito l’infortunio, avvalorano il rigetto in quanto l’argomentazione che fa leva su un possibile allentamento dei bulloni di serraggio dei perni è del tutto congetturale e priva di riscontri. La perdita del componente meccanico del mezzo che ha causato l’infortunio è riconducibile ad un difetto di manutenzione della macchina ascrivibile ad incuria ed approssimazione nella gestione dell’intervento di manutenzione da parte del responsabile aziendale anche in ragione di un evidente e generale stato di usura del macchinario e della complessità dell’intervento di riparazione che avrebbe dovuto essere stato delegato ad un operatore qualificato e specializzato In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto l’esatta ricostruzione della serie causale che ha condotto all’infortunio non può essere confutata con una spiegazione che riconduce invece l’infortunio ad una mancata verifica tecnica ordinaria della macchina; l’evento è dipeso da una determinata condotta della Società – datore di lavoro, riconosciuta dalle prove raccolte, e non dalla causalità. Le sequenze di produzione dell’infortunio sono esclusivamente riconducibili al Legale Rappresentante della società in qualità di responsabile della sicurezza, ritenendo da escludere altri elementi eziologici indipendenti.


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