SENTENZE – INFORTUNIO SUL LAVORO IN REGIME DI DISTACCO: RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL DISTACCATARIO
Patrizia Masi, Consulente del Lavoro in Milano
Contenuto dell'articolo
Cass., sez. Lavoro 25 gennaio 2026, n. 1633
Un lavoratore dipendente di una società ha subito un infortunio sul lavoro il 29 settembre 2011, mentre era distaccato presso un’altra società. L’evento ha dato luogo a una condanna in sede penale ed è stato riconosciuto anche dall’Inail.
Il datore di lavoro, in proprio e quale legale rappresentante delle società coinvolte, ha adito il Tribunale per accertare l’operatività delle polizze assicurative contro gli infortuni.
Nel giudizio, il lavoratore ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento del danno differenziale, fondando la pretesa sulla violazione degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. e della normativa speciale.
Il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale e ha condannato in solido i convenuti al risarcimento del danno differenziale.
Ha rigettato la domanda relativa alla copertura assicurativa, ritenendo da un lato che la società datrice di lavoro non fosse responsabile dell’infortunio e, dall’altro, che la polizza della società utilizzatrice fosse sospesa per mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
La Corte d’Appello ha rigettato il gravame.
Ha dichiarato inammissibile la domanda nuova proposta nei confronti delle assicurazioni e ha confermato nel merito la responsabilità esclusiva della società distaccataria.
Tale responsabilità è stata individuata in base alla violazione degli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 2087 c.c., nonché dagli artt. 18 e 3, comma 6, D.lgs. n. 81/2008, che attribuiscono al distaccatario gli obblighi di prevenzione e protezione.
La Corte ha evidenziato la manomissione dei dispositivi di sicurezza della macchina e la mancanza di adeguata vigilanza.
Ha inoltre escluso qualsiasi concorso di colpa del lavoratore ai sensi dell’art. 1227 c.c., ritenendo che la sua condotta non fosse abnorme.
Infine, ha confermato la non operatività della polizza assicurativa, sospesa per mancato pagamento del premio ex art. 1901 c.c., senza che il pagamento tardivo potesse produrre effetti retroattivi.
I ricorrenti hanno proposto quattro motivi.
Hanno contestato l’inammissibilità della domanda nei confronti delle assicurazioni, l’attribuzione della responsabilità esclusiva alla società distaccataria, l’esclusione del concorso di colpa del lavoratore ai sensi dell’art. 1227 c.c., la quantificazione del danno e l’esclusione della garanzia assicurativa.
Hanno inoltre richiamato la disciplina del distacco di cui all’art. 30, D.lgs. n. 276/2003, sostenendo che anche il distaccante dovesse rispondere dell’infortunio.
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso.
Ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi, confermando la corretta applicazione dell’art. 2087 c.c. e della normativa antinfortunistica, in particolare degli artt. 18 e 3, comma 6, D.lgs. n. 81/2008, che pongono a carico del distaccatario gli obblighi di sicurezza durante l’esecuzione della prestazione.
Ha ribadito che, pur permanendo in capo al distaccante alcuni obblighi informativi ai sensi dell’art. 30, D.lgs. n. 276/2003, la responsabilità dell’infortunio ricade sul soggetto che utilizza concretamente la prestazione lavorativa.
Ha confermato l’esclusione del concorso di colpa del lavoratore ai sensi dell’art. 1227 c.c. e la legittimità della sospensione della copertura assicurativa ex art. 1901 c.c.
La Corte ha quindi confermato integralmente la decisione di merito e ha condannato i ricorrenti alle spese.