SENTENZE – Infortunio sul lavoro del socio di cooperativa: a quali attività si estende la copertura assicurativa?

Alice Pattonieri , Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., Ordinanza sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27152

Un socio di cooperativa vedeva le sue richieste rigettate sia nel giudizio di primo grado dal Tribunale di Napoli, sia in sede d’appello. Questi richiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla percezione dell’indennità per inabilità temporanea e dell’indennizzo per inabilità permanente, a seguito di un infortunio occorso sul luogo di lavoro. La Corte d’appello era giunta alla conclusione di rigettare il gravame del socio, in quanto non riteneva che l’infortunio si fosse verificato durante l’espletamento della sua attività lavorativa e che, dunque, mancasse il requisito dell’occasione di lavoro. In particolare, l’attività svolta dal socio in questione al verificarsi dell’infortunio non poteva considerarsi in connessione con le sue mansioni lavorative in quanto non consisteva in un’attività prettamente manuale bensì di sopralluogo. Il socio, dunque, procedeva con il ricorso presso la Corte di Cassazione la quale ribaltava le precedenti pronunce e accoglieva le richieste del socio. Essa coglieva, inoltre, l’occasione per fornire una particolare interpretazione dell’art. 4, n. 7, D.P.R. n. 1124 del 1965, nel punto in cui statuisce che i soci di cooperativa e di ogni altro tipo di società devono essere assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro solo qualora prestino attività manuale. L’interpretazione della Suprema Corte considerava come assicurabili non solo le mansioni del socio rigorosamente manuali ma anche tutte le attività che fossero ritenute strumentali e funzionali all’espletamento di quelle manuali, qualora insorgesse il rischio tutelato dalla copertura assicurativa e poste le finalità protettive di quest’ultima verso situazioni di bisogno. La Corte, quindi, giungeva alla conclusione che le attività di sopralluogo svolte dal socio che avevano portato all’infortunio fossero da considerarsi prodromiche e strumentali allo svolgimento della sua attività materiale, pertanto meritevoli di tutela assicurativa da parte dell’ente preposto.

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