Sentenze – Indennità sostitutiva del preavviso e reintegra: il credito restitutorio del datore di lavoro

Riccardo Bellocchio, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, 28 giugno 2026, n. 22187

Interessante sentenza della Cassazione in merito al pagamento dell’indennizzo dovuto a seguito della reintegra conseguente a un licenziamento individuale illegittimo e della indennità di preavviso erogata dal datore di lavoro all’atto della cessazione. La vicenda prende avvio da una pronuncia del giudice di merito, che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore con conseguente ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento, a titolo di indennizzo, di 12 mensilità (pari a Euro 37.462,10).

In sede di esecuzione del titolo, la società aveva corrisposto al lavoratore la minor somma di Euro 14.326,88 rispetto alla sentenza del giudice, avendo detratto dall’importo lordo dell’indennizzo quanto precedentemente versato al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (calcolata al netto delle ritenute previdenziali). Il lavoratore, ritenendo ingiustificata tale compensazione operata unilateralmente dalla società, aveva notificato precetto per la differenza non corrisposta, avverso il quale la società aveva proposto opposizione.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione al precetto della società e anche la Corte d’Appello (sent. n. 174/2023) aveva confermato la pronuncia di primo grado, affermando che il controcredito costituito dall’indennità sostitutiva del preavviso doveva essere fatto valere dalla società nell’ambito del giudizio di impugnativa del licenziamento e che, trattandosi di un fatto antecedente alla formazione del titolo giudiziale, non poteva incidere sul titolo stesso né legittimare la trattenuta operata dalla datrice di lavoro in compensazione. La società, quindi, proponeva ricorso in Cassazione, la quale ha accolto il ricorso affermando i seguenti principi.

L’indennità sostitutiva del preavviso presuppone, ex art. 2118, co. 2, c.c., la formale cessazione del rapporto di lavoro ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con la reintegrazione del lavoratore, che comporta la ricostituzione del rapporto stesso. Ne consegue che, una volta intervenuto il titolo giudiziale di annullamento del licenziamento con ordine di reintegra, le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso diventano non più dovute e generano un credito restitutorio in favore del datore di lavoro. La Corte richiama sul punto i precedenti Cass., n. 12366/1997 e Cass., n. 2595/2012. Inoltre, il diritto del datore di lavoro a ripetere le somme versate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nasce solo nel momento in cui il rapporto di lavoro sia stato giuridicamente ricostituito per effetto della disposta reintegrazione. L’insorgere del credito restitutorio si configura quindi come un fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione del rapporto e in quanto tale, è opponibile come fatto estintivo successivo al titolo stesso. La compensazione, quindi, in quanto fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, a condizione che il credito fatto valere in compensazione sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo. Ove invece il credito sia sorto anteriormente, resta precluso dalla cosa giudicata. Nel caso di specie, il credito restitutorio della società è sorto dopo la formazione del titolo (cioè dopo la sentenza di reintegra), ed è quindi correttamente opponibile in sede esecutiva. La Corte richiama Cass., n. 9912/2007.

Si ribadisce quanto sopra osservato, e cioè che il credito restitutorio del datore di lavoro relativo all’indennità sostitutiva del preavviso – precedentemente versata al lavoratore poi reintegrato – sorge solo per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro conseguente alla reintegrazione, quale fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale. Tale credito è dunque opponibile come fatto estintivo successivo in sede di opposizione all’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., senza che la mancata deduzione nel giudizio di impugnativa del licenziamento precluda tale possibilità.

 

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