Sentenze – Incentivo all’esodo e stipendio annuo lordo
Riccardo Bellocchio , Consulente del Lavoro in Milano
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In una complicata vicenda giudiziale tra sentenze civili e penali, spicca la decisione in commento riguardo al calcolo dell’incentivo all’esodo per un dirigente industria e un Consorzio suo datore di lavoro. Nel ricorso presentato dal lavoratore si chiedeva infatti se includere, nell’incentivo all’esodo erogato sulla base di un Regolamento interno, le voci retributive varie e come leggere lo “stipendio annuo lordo” del regolamento del Consorzio e degli articoli del CCNL Dirigenti Industria (in particolare gli artt. 3 e 24). La Corte innanzitutto fa una distinzione netta tra gli istituti relativi al Trattamento di fine rapporto e quelli dovuti alla cessazione del rapporto ribadendo una massima già consolidata: l’incentivo all’esodo non è TFR; non si applica automaticamente il criterio onnicomprensivo dell’art. 2120 c.c.; vale quanto stabilito dal regolamento (interpretazione di merito sindacabile solo per violazione dei canoni degli artt. 1362 ss. c.c.). Entrando più nello specifico, la Corte afferma che l’incentivo è disciplinato dal Regolamento del Consorzio (artt. 5 e 7) e fa riferimento allo “stipendio annuo lordo”; ma non si applica il criterio onnicomprensivo del TFR ex art. 2120 c.c. (esclusa quindi l’estensione automatica a “tutte le somme”). Anche la Corte d’appello lo ha ritenuto conforme al Regolamento e la Cassazione quindi non lo modifica, rimanendo esclusi dal calcolo dell’incentivo e dal concetto di “stipendio annuo lordo” i rimborsi spese; i buoni pasto, la VI giornata edilizia e l’indennità videoterminale. Il ricorrente lamentava la mancata inclusione della 13ª e 14ª anche dell’anno precedente (oltre a quelle dell’anno in corso). Ma anche su questo punto la Corte ha negato l’inclusione confermando quanto indicato in sede d’Appello.