Sentenze – In caso di recesso per impossibilità lavorativa sopravvenuta, il preavviso deve essere pagato

Elena Pellegatta, Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, 23 novembre 2023, n. 32563

Spetta comunque, in caso di licenziamento per sopravvenuta impossibilita fisica alla mansione, il pagamento del preavviso. Questo è quanto ribadiscono gli Ermellini che confermano la sentenza di appello del tribunale di Ancona, il quale, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’ASUR Marche a corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente prevista, oltre interessi legali e rivalutazione fino al giorno del dì del dovuto al soddisfo, con esclusione del cumulo e liquidazione della maggiore somma. Il lavoratore, dirigente medico presso il reparto Ortopedia, deduceva che, a seguito del proprio rifiuto ad accettare la ricollocazione presso il reparto di Chirurgia generale del medesimo Ospedale, dopo il giudizio di permanente inidoneità all’attività di Dirigente medico Divisione Ortopedia, per gravi motivi di salute, disposto dagli Organismi sanitari a ciò preposti, l’ASUR Marche aveva risolto il contratto di lavoro senza preavviso. La Corte Suprema conferma l’interpretazione del giudice di appello, rilevando come, sulla base del Ccnl comparto dirigenza medica, viene previsto che in caso di inidoneità fisica, prevede espressamente che l’azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso, e che l’azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato. Nel caso specifico, inoltre, nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica totale alla mansione, si configura il caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto di lavoro subordinato. Nel caso in cui il lavoratore si trovi nell’impossibilità fisica di svolgere le mansioni affidategli, il datore di lavoro è pur sempre tenuto a porre fine al rapporto lavorativo manifestando la propria volontà di esercitare il recesso, e a tale volontà si ricollega il preavviso. Pertanto, allorché il dirigente medico non ha accettato il ricollocamento proposto presso l’Area Chirurgia dell’Ospedale, seguiva da parte dell’Azienda Sanitaria, il recesso dal rapporto di lavoro, ma la manifestazione della volontà di interruzione comporta la liquidazione del preavviso, realizzando l’ipotesi del Ccnl.


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