SENTENZE – IL LICENZIAMENTO È VALIDO E CONFERMATO SE IL LAVORATORE CHE HA FIRMATO LA LETTERA DI LICENZIAMENTO NON SI ATTIVA PER DISCONOSCERE LA PROPRIA FIRMA
Elena Pellegatta, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 31 maggio 2026, n. 1708
La vicenda prende avvio dal licenziamento intimato al lavoratore da parte della società datrice di lavoro, e contestato dal lavoratore a distanza di tempo, sostenendo che gli fosse stato intimato verbalmente. Il Tribunale di primo grado confermava la pretesa del lavoratore e ordinava alla società datrice la reintegra del lavoratore nelle stesse mansioni che rivestiva prima del licenziamento, dalla data stessa di licenziamento, con pagamento delle somme retributive e contributive pregresse derivanti. Si appella la società datrice, producendo la lettera di licenziamento sottoscritta dal lavoratore; il giudice di appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, conferma l’applicabilità del licenziamento. Resiste il lavoratore proponendo appello in Cassazione. Gli Ermellini, investiti dell’onere dell’analisi del caso, confermano in sostanza la corretta interpretazione del giudice di appello, in merito al riconoscimento del licenziamento in forma scritta e non verbale, come sosteneva il lavoratore. Infatti, il lavoratore, nel ricorso del giudizio, aveva dedotto di essere stato licenziato oralmente in data 31.5.2017, ma nel costituirsi in giudizio di secondo grado, la società datrice di lavoro convenuta aveva eccepito di aver comunicato il licenziamento in forma scritta, allegando nel fascicolo telematico la copia scansionata dell’atto di recesso. Secondo gli Ermellini, bene ha fatto il giudice di appello a considerare che la deduzione del lavoratore, presa in considerazione nel secondo grado di giudizio, lungi dal costituire il mero disconoscimento della sottoscrizione “per ricevuta” della lettera di licenziamento, come tale idoneo a dar luogo al procedimento di cui agli artt. 214 e segg. c.p.c., era in realtà una contestazione che investiva l’intero contenuto dell’atto e la sua stessa formazione nonché l’effettiva conoscenza dell’atto risolutivo del rapporto di lavoro, come tale suscettibile di querela di falso, ma sottolineando che l’onere di proporre la querela di falso gravava sul lavoratore, il quale però a tanto non aveva provveduto. Ribadiscono quindi gli Ermellini la spettanza in capo al lavoratore di presentare la querela di falso per inficiare la validità processuale del documento allegato dall’azienda per dimostrare il licenziamento scritto. Laddove la parte contro la quale venga prodotto un documento disconosce la propria sottoscrizione, si applica il procedimento di verificazione della firma ex art. 214 e segg. c.p.c., onde grava sul soggetto che intende avvalersi del documento proporre l’istanza di verificazione. Invece, quando il soggetto che ha apposto la firma sull’atto ne disconosca il contenuto (perché compilato absque pactis o perché firmato in bianco o perché di contenuto ignoto al firmatario né da lui concordato), deve proporsi la querela di falso, e tale onere grava sul soggetto che ha apposto la propria firma sul documento. Tanto a prescindere dalla produzione in originale del documento: nel caso specifico il lavoratore ha sollevato la questione del disconoscimento del contenuto della lettera dopo l’avvenuta allegazione del licenziamento scritto da parte della Società, ed ha eccepito, con riferimento alla firma apposta “per ricevuta” in calce alla missiva di licenziamento, di aver firmato varie “carte” davanti al datore di lavoro in epoca immediatamente successiva al sequestro del cantiere edile, sequestro di cui egli era pacificamente a conoscenza, senza tuttavia rendersi conto del loro effettivo contenuto e senza essere stato informato dal datore che vi fosse inclusa anche la lettera di recesso. La deduzione del lavoratore era in realtà una contestazione che investiva l’intero contenuto dell’atto e la sua stessa formazione nonché l’effettiva conoscenza dell’atto risolutivo del rapporto di lavoro, come tale suscettibile di querela di falso. E l’onere di proporre la querela di falso gravava sul lavoratore, il quale però a tanto non ha provveduto, in quanto spettava a lui presentare la querela di falso per inficiare la validità processuale del documento allegato dall’azienda per dimostrare il licenziamento scritto. Le motivazioni del lavoratore sono quindi giudicate infondate e inammissibili.