Sentenze – Il dirigente apicale e la libertà decisionale in merito alla collocazione del periodo di ferie: una precisazione della Cassazione

Alice Pattonieri, Consulente del lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, 13 novembre 2023, Ord. n. 31509

Il dirigente apicale, posto al vertice dell’organizzazione del personale dipendente, può decidere in totale autonomia riguardo al proprio periodo di ferie annuali, senza l’obbligo di dover avvisare il datore di lavoro o tantomeno di dover presentare giustificazioni a riguardo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31509 del 13 novembre 2023. Il caso in questione riguardava, per l’appunto, un dirigente, il quale aveva agito in giudizio nei confronti della società sua datrice di lavoro, per richiedere il pagamento di alcune spettanze, tra le quali l’indennità di ferie non godute. In primo grado, il Tribunale di Trento aveva accolto parte delle richieste dell’attore, respingendone invece altre, tra le quali proprio la domanda relativa al pagamento dell’indennità per ferie non godute. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Trento. Il dirigente ha poi proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza d’appello. In tale sede, il ricorso è stato respinto dalla Corte Suprema di Cassazione per motivi meramente procedurali. In particolare, nel ricorso non erano stati trascritti i contenuti precisi delle istanze di primo grado e d’appello, nonché i contenuti dei relativi provvedimenti giudiziali che ne sono susseguiti, come previsto dal Codice di Procedura Civile agli artt. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4. In ogni caso, la Corte ha colto l’occasione per precisare che la prassi seguita dal dirigente, ossia quella di avvisare preventivamente la società in merito all’utilizzo delle proprie ferie e di dover giustificare lo stesso, si fonda su un’errata valutazione del dirigente stesso, il quale non aveva alcun obbligo di attenersi alla procedura di autorizzazione delle ferie da parte del datore di lavoro, procedura a cui si è invece sottoposto per più di dieci anni, come il resto del personale dipendente. La situazione del dirigente rappresenta dunque un’eccezione a quanto disposto dall’articolo 2109 c.c., il quale conferisce al datore di lavoro il potere decisionale in merito alla collocazione del periodo di ferie annuali. Nel caso del dirigente in questione, in virtù della sua qualifica apicale e dei suoi poteri di amministrazione del personale, egli aveva la possibilità di decidere in merito alla collocazione del proprio periodo di ferie in totale autonomia, senza interferenza alcuna da parte del datore di lavoro. Qualora, nonostante la piena libertà di decisione riguardo allo stesso, il dirigente fosse impossibilitato a fruire il proprio periodo di riposo annuale per via di “esigenze aziendali assolutamente eccezionali e obiettive” e dovesse ricorrere a vie giudiziali per richiedere l’indennità di ferie non godute, avrebbe a suo carico l’onere della prova riguardo alla mancata possibilità di fruizione per le citate esigenze. Tale posizione relativa all’onere probatorio si pone in continuità con precedenti decisioni della Cassazione, richiamate dall’ordinanza stessa (Cass., n. 23697 del 2017; Cass., n. 4920 del 2016; Cass., n. 13953 del 2009; Cass., n. 11786 del 2005).


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