Sentenze – Giusta causa: il giudice puo’ valutare la gravità del comportamento del lavoratore  oltre le previsioni del CCNL

Patrizia Masi , Consulente del Lavoro in Milano

Cass., ordinanza 8 agosto 2024, n. 22488

Un operaio con qualifica di piegatore, assunto dal 2002, viene licenziato per giusta causa il 17 ottobre 2018 a seguito di una rissa avvenuta nei locali aziendali, anche in ragione di un precedente episodio con lo stesso collega. Il dipendente impugna la decisione, contestando la legittimità del provvedimento disciplinare e sostenendo che l’evento occorso non fosse una vera rissa, bensì un semplice spintonamento privo di lesioni o rischi per la sicurezza. Ricorre ed entrambi i gradi di giudizio e i giudici respingono il ricorso, confermando il licenziamento per giusta causa; l’atto, pur non essendo una rissa in senso penalistico, è da valutarsi grave e dannoso per l’ambiente di lavoro, compromettendo irrimediabilmente il rapporto di fiducia. Il licenziamento viene pertanto considerato proporzionato alla gravità dell’evento e alle circostanze del caso anche in considerazione della personalità del dipendente e i precedenti rapporti conflittuali con il collega coinvolto. Il lavoratore ricorre in Cassazione, con cinque motivi, sostenendo inoltre, che la Corte d’Appello avesse commesso errori di valutazione sia sostanziali che processuali. I motivi sono la falsa applicazione del Ccnl dei Metalmeccanici e dell’articolo 2119 c.c., l’errata qualificazione dell’episodio come “rissa”, non rientrante nelle fattispecie indicate nel Ccnl tra le cause del licenziamento per “giusta causa” e l’uso improprio di fatti risalenti a dieci anni prima. Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile, confermando la legittimità del licenziamento e respingendo tutte le contestazioni; accertano che non vi era stata alcuna violazione da parte della Corte d’Appello perché la valutazione dei fatti rientrava nell’ambito del giudizio di merito, correttamente motivato e basato sulle prove emerse. La Corte sottolinea che, pur se il contratto collettivo prevede specifiche ipotesi di giusta causa, il giudice ha il potere di valutare la gravità del comportamento del lavoratore in base alle circostanze concrete. Un licenziamento per giusta causa può essere legittimo non solo per violazioni contrattuali, ma anche per gravi violazioni delle regole etiche e civili che minano il rapporto fiduciario tra datore e dipendente. Pertanto, il comportamento del lavoratore, sebbene non costituisse rissa in senso penalistico, rappresentava una violazione grave delle regole interne all’ambiente di lavoro. Restano a carico del lavoratore le spese processuali.


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