Sentenze – Giudizio trifasico: imprescindibile per il corretto inquadramento dei rapporti di lavoro nelle decisioni giudiziali

Alice Pattonieri , Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, Ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1212

Il caso riguarda un ex dipendente di una S.r.l., formalmente inquadrato al terzo livello del CCNL commercio con mansioni di commesso.

Il lavoratore sosteneva però di avere sempre svolto mansioni riconducibili al primo livello, con funzioni di direttore di negozio, chiedendo il corretto inquadramento e le relative differenze retributive.

La società eccepiva l’esistenza di un verbale di conciliazione giudiziale nel quale il lavoratore avrebbe riconosciuto la correttezza dell’inquadramento.

Il Tribunale rigettava le domande senza istruttoria.

La Corte d’Appello, invece, dopo attività testimoniale, riconosceva il diritto al primo livello contrattuale.

Secondo la Corte territoriale:

  • il verbale riguardava esclusivamente l’impugnazione del licenziamento per GMO;
  • non vi era alcun riconoscimento espresso circa la correttezza dell’inquadramento;
  • le testimonianze confermavano lo svolgimento di mansioni superiori.

La società ricorre per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, l’errata applicazione del cosiddetto “giudizio trifasico”.

La Suprema Corte accoglie il motivo.

La Cassazione ricorda che il giudizio trifasico richiede necessariamente:

  1. l’accertamento delle attività concretamente svolte;
  2. l’individuazione delle declaratorie previste dal CCNL;
  3. il confronto tra attività svolte e declaratorie contrattuali.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello si era limitata a definire il lavoratore “direttore di negozio”, senza:

  • indicare gli elementi costitutivi del primo livello;
  • individuare quelli del terzo livello;
  • effettuare il necessario raffronto comparativo.

La mancanza di tale articolazione impediva sia alla parte interessata di impugnare efficacemente la decisione, sia alla Cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

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