Sentenze – Fusione per incorporazione: il tema del corretto inquadramento contrattuale e profili di mobbing
Clara Rampollo, Consulente del Lavoro in Pavia
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Cass., sez. Lavoro, 31 luglio 2025, n. 22138
La controversia nasce dalla fusione per incorporazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Pomarico nella Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Il dipendente G.G. contestava il nuovo inquadramento contrattuale ricevuto a seguito dell’operazione. I livelli di inquadramento dei due istituti risultavano differenti, creando problematiche nella classificazione del personale trasferito. In prima istanza la domanda del dipendente viene rigettata dal Tribunale di Matera; la Corte d’Appello di Potenza conferma il rigetto e successivamente ci si rivolge alla Cassazione. Il dipendente bancario ricorreva in giudizio perché lamentava l’errata interpretazione della domanda relativa al riconoscimento del diverso inquadramento; non richiedeva differenze retributive, ma denunciava l’errato comportamento datoriale come condotta mobbizzante produttiva di danno alla carriera. Come secondo motivo di ricorso il lavoratore rivendicava il diritto al rimborso delle spese di viaggio per il trasferimento da Matera a Gorgoglione, invocando l’articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il dipendente, come un ulteriore terzo motivo di ricorso, denunciava l’erronea ricognizione della fattispecie di mobbing, contestando la valutazione della Corte di merito su un rimprovero scritto ed il trasferimento da Miglionico a Montescaglioso da riconoscere come comportamenti datoriali vessatori; infine, come ultimo motivo di ricorso, il bancario contestava l’esclusione della consulenza tecnica d’ufficio da parte della Corte d’Appello, denunciando nullità della sentenza. La Corte di Cassazione dichiara il primo motivo di ricorso sull’inquadramento, violazione dell’art. 2112 c.c., inammissibile in quanto le allegazioni risultano generiche e prive delle specificazioni necessarie. Il secondo motivo, violazione dell’art. 72 CCNL applicato al rapporto di lavoro, risulta disatteso e la Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte territoriale che ragionevolmente esclude compensazioni per spese di viaggio non effettuate ma solo programmate in quanto il trasferimento della residenza e della famiglia del dipendente non era intervenuto, essendo il lavoratore stato nuovamente trasferito in altra sede poco prima. Sulla valutazione del caso di mobbing, violazione degli artt. 2103, 2043, 2087, 2059 c.c., la Cassazione richiama i propri orientamenti consolidati per cui l’elemento qualificante va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti ma nell’intento persecutorio che li unifica (Cass., n. 3692/2023); nello specifico il rimprovero scritto resta un atto isolato non configurante mobbing ed il trasferimento presso altra sede è un legittimo esercizio del potere direttivo, non avendo il ricorrente dimostrato che la loro combinazione provasse l’intento persecutorio nei suoi confronti. Infine, in relazione al quarto motivo, violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., la Cassazione chiarisce che la CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma è uno strumento di aiuto per il giudice nella valutazione, richiede elementi adeguatamente allegati e provati ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., n. 326/2020 e Cass., n. 18299/2024). In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso in tutti i suoi motivi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; questa decisione conferma gli orientamenti consolidati che possiamo qui di seguito sintetizzare: – la necessità di specificare concretamente i diritti lesi; – perché ci sia mobbing lavorativo è richiesta la dimostrazione dell’intento persecutorio unificante e che non ci si limiti a singoli atti isolati; – la CTU può essere discrezionalmente ammessa dal giudice se basata su elementi probatori adeguati.