Sentenze – Ferie non godute dei dirigenti: la Cassazione ribadisce l’onere della prova a carico del datore di lavoro

Giorgio Pezzoni , Consulente del Lavoro in Milano e Chiavari

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Cass., sez. Lavoro, Ordinanza 8 gennaio 2026, n. 418

Con l’ordinanza dell’8 gennaio 2026 la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, con particolare riferimento ai dirigenti.

La Suprema Corte ribadisce che l’autonomia organizzativa del dirigente non è sufficiente, di per sé, a escludere il diritto all’indennità sostitutiva.

Per negare il diritto al compenso economico, il datore di lavoro deve dimostrare:

  • non solo la possibilità astratta di fruire delle ferie;
  • ma anche di avere concretamente posto il lavoratore nelle condizioni di esercitare tale diritto;
  • e che il dirigente abbia scelto consapevolmente di non usufruirne.

La vicenda trae origine da una controversia tra un dirigente e la società datrice di lavoro.

La Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto:

  • un importo a titolo di danno pensionistico;
  • il diritto all’indennità sostitutiva per 39,26 giorni di ferie non godute.

La società proponeva ricorso sostenendo che:

  • il dirigente, per il ruolo apicale ricoperto, fosse libero di organizzare autonomamente i periodi di riposo;
  • la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato la posizione dirigenziale;
  • non fossero state ammesse prove testimoniali richieste;
  • non fosse stata esaminata l’eccezione di prescrizione;
  • non fosse stata determinata correttamente la retribuzione giornaliera di riferimento.

La Cassazione ritiene fondate alcune doglianze.

Richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale, la Corte afferma che il diritto alle ferie costituisce una posizione indisponibile anche per i dirigenti e deve essere garantito concretamente dal datore di lavoro.

Non è quindi sufficiente dimostrare che il dirigente avrebbe potuto assentarsi autonomamente.

Occorre invece verificare se l’azienda abbia adottato comportamenti idonei a consentire l’effettiva fruizione delle ferie.

L’onere della prova grava sul datore di lavoro.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente approfondito:

  • la posizione professionale del dirigente;
  • la rilevanza delle prove richieste;
  • la determinazione della retribuzione giornaliera;
  • l’eccezione di prescrizione.

La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

La pronuncia conferma che il diritto alle ferie deve essere garantito in modo effettivo anche nei confronti dei dirigenti e che, in assenza della prova dell’effettiva possibilità di fruizione, può sorgere il diritto all’indennità sostitutiva.

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