Sentenze – È responsabile anche l’amministratore, pur solo formale, della società, per la sicurezza sul lavoro

Elena Pellegatta , Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, 12 dicembre 2023, n. 49296

La Suprema Corte chiarisce ulteriormente, sull’argomento sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, che oltre a chi di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi di prevenzione in favore di un soggetto specifico, anche l’amministratore delle società di capitali è per legge investito di tali poteri, e di conseguenza obbligato anche penalmente al rispetto delle nozioni anti-infortunistiche. Nella vicenda specifica, il lavoratore dipendente non contrattualizzato, C.G., si procurava le lesioni utilizzando una sega circolare mentre toccava inavvertitamente l’interruttore di avvio del macchinario, il quale, iniziando a funzionare, ne attingeva la mano sinistra, con amputazione di due dita. Gli imputati nella causa, condannati in primo e secondo grado, sono stati individuati nella figura della Presidente del consiglio di amministrazione, e nel marito, che rivestiva la figura di datore di lavoro di fatto. Impugna la sentenza l’imputata, ma la Corte di Cassazione rigetta l’impugnazione come inammissibile, affermando che lo svolgimento di fatto del ruolo di datore di lavoro da parte del marito non la esonerava dagli obblighi inerenti alla sua qualità formale di datore di lavoro, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.r.l. M.A.D., considerato altresì che la stessa non rilasciò alcuna delega al coniuge, ma gli consentì di disporre liberamente dei dipendenti e di organizzare in sua vece il lavoro nel cantiere svolto anche da ditte appaltatrici di singole opere. Viene ribadito dagli Ermellini il principio che in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni. Il principio è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità dell’amministratore della società, a cui formalmente fanno capo il rapporto di lavoro con il dipendente e la posizione di garanzia nei confronti dello stesso, non viene meno per il fatto che il menzionato ruolo sia meramente apparente, essendo invece configurabile, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. 8 aprile 2008, n. 81, artt. 2 e 299. la corresponsabilità del datore di lavoro e di colui che, pur se privo di tale investitura, ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici. Sottolineano gli Ermellini che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299, eleva a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, ed amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. In conclusione, deve essere ribadito il principio a mente del quale, in tema di infortuni sul lavoro, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica.


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