Sentenze – È illegittimo il licenziamento per assenze dovute a malattia comminato prima del superamento effettivo del periodo di comporto
Elena Pellegatta , Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 11 marzo 2026, n. 5469
La vicenda prende avvio dal licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo a un lavoratore, inizialmente confermato dal Tribunale.
In appello, il giudice accoglie le doglianze del lavoratore e annulla il licenziamento, disponendo la reintegrazione e il pagamento dell’indennità risarcitoria oltre ai contributi previdenziali.
Secondo il lavoratore, il licenziamento era illegittimo:
- perché intimato prima del superamento del periodo di comporto;
- perché adottato prima della conclusione della procedura innanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La società sosteneva invece che il licenziamento non fosse collegato al superamento del comporto, ma alle rilevanti difficoltà organizzative derivanti dalle frequenti assenze del dipendente, soprattutto in relazione alla gestione dei turni notturni.
La Corte d’Appello osserva però che:
- la malattia non era contestata;
- non erano contestati profili disciplinari;
- il datore di lavoro aveva fondato il recesso esclusivamente sugli effetti organizzativi negativi derivanti dall’assenteismo per malattia.
La Corte evidenzia quindi che la malattia certificata non costituisce una condotta imputabile al lavoratore e non può integrare scarso rendimento.
La società ricorre per Cassazione sostenendo che l’art. 2110 c.c. non impedirebbe il licenziamento per giustificato motivo oggettivo prima del superamento del comporto.
La Suprema Corte respinge il ricorso.
Gli Ermellini ribadiscono che, quando il licenziamento è collegato alle assenze per malattia, prevale la disciplina speciale dell’art. 2110 c.c., che impedisce il recesso prima del superamento del periodo di comporto.
La Corte richiama inoltre il consolidato orientamento secondo cui il licenziamento per scarso rendimento:
- rientra nel giustificato motivo soggettivo;
- richiede una condotta imputabile al lavoratore;
- impone al datore di lavoro di dimostrare un grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
Nel caso concreto, la società non aveva contestato uno scarso rendimento in senso tecnico, ma esclusivamente l’impatto organizzativo dell’assenteismo dovuto a malattia.
Il licenziamento viene quindi ritenuto contra legem in assenza del superamento del periodo di comporto.