Sentenze – È illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che non ha la possibilità di difendersi
Elena Pellegatta, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 20 agosto 2025, n. 23576
La vicenda prende avvio da un licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice di lavoro nei confronti del lavoratore inquadrato con la qualifica di dirigente, che si trovava in stato di detenzione domiciliare al momento della contestazione e quindi, secondo la difesa del lavoratore, impossibilitato a dare apposita difesa alle contestazioni societarie. Il giudice di secondo grado emette sentenza confermando l’illegittimità del licenziamento e condanna la società a pagare al dirigente l’indennità supplementare quantificata nella misura di € 162.011,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento fino al saldo. Sostiene infatti il giudice che il lavoratore non aveva affatto esercitato pienamente il proprio diritto di difesa e, pur escludendo la tutela reintegratoria invocata da parte reclamante, ha applicato quella prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti d’azienda nei casi di illegittimità del licenziamento. Propongono ricorso davanti alla Suprema corte sia la società, sia come incidentale il dirigente. Nella valutazione del merito, gli Ermellini arrivano a respingere entrambi i ricorsi, confermando le valutazioni del giudice di secondo grado. Confermano infatti che il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza l’erogazione di ogni sanzione è preclusa, e la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell’incolpato, in quanto tende ad impedire, in quest’ultimo caso, che la sua estromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che egli abbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gli argomenti a propria difesa; con la conseguenza che, ove il lavoratore abbia fornito le sue giustificazioni prima della scadenza suddetta, nulla osta a che il datore di lavoro irroghi la sanzione, senza che sia, a tal fine, necessario attendere il decorso della residua parte del termine. Ribadiscono inoltre che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni. Nel caso in esame, rilevano che la comunicazione da parte del dirigente, che contestava lo stile dei fatti addebitati, era piuttosto indirizzata al fine di richiedere la sospensione del procedimento disciplinare, con lo specifico argomento addotto dal dirigente che, nella situazione di restrizione della libertà personale, si trovava appunto nella impossibilità di predisporre un’adeguata difesa. La Corte ha dunque chiaramente ritenuto che, con tale comunicazione, non potesse dirsi pienamente esercitato il diritto di difesa del lavoratore, per cui il datore di lavoro non poteva intimare il licenziamento prima del decorso del termine; a conforto di tale conclusione vi è anche il principio secondo cui, in tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, ma entro il termine di cui all’art. 7, co. 5, L. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all’audizione, con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento, senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare.