SENTENZE – È ANTISINDACALE L’ELENCO DI ADEMPIMENTI PROCEDURALI, DATI DAL DATORE DI LAVORO, AL FINE DI REGOLARE LE ATTIVITÀ DEI LAVORATORI PRIMA DELLO SCIOPERO
Elena Pellegatta, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 11 novembre 2025, n. 29740
E’ qualificata come condotta antisindacale la condotta del datore di lavoro che introduce una serie di adempimenti di servizio obbligatori che il lavoratore deve effettuare anteriormente l’inizio dello sciopero e che di conseguenza risultino cooptanti. È a questo assunto che perviene la Corte Suprema, confermando il giudizio della Corte di Appello di Firenze. Il giudice dell’appello infatti conferma la pronuncia di condotta antisindacale adottata dal giudice di primo grado nei confronti di una società di riscossione che aveva adottato delle procedure specifiche per il personale di esazione da adottare prima dello sciopero, per salvaguardare l’incasso. Tali disposizioni erano infatti relative agli adempimenti anteriori all’inizio dello sciopero, ed erano imposte agli esattori sotto forma di procedure varie (di durata variabile da 15 a 60 minuti), la cui osservanza inevitabilmente imponeva di avere già anticipato la decisione di aderire allo sciopero per tutto il tempo necessario al loro adempimento, cosicché era pacifico che un esattore non potesse decidere in modo istantaneo se aderire ad uno sciopero qualora, nel tempo precedente, non avesse già realizzato tutti gli adempimenti imposti dalle disposizioni di servizio in esame. Ricorre per Cassazione della sentenza l’azienda datrice di lavoro, con motivo principale sostenendo la “violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 Cost.. L’azienda criticava diffusamente la sentenza impugnata sostenendo che la scelta di aderire allo sciopero non poteva essere illimitata nel tempo, e che la Corte territoriale non aveva considerato l’esigenza di tutelare il patrimonio aziendale (in particolare la perdita degli incassi raccolti dall’esattore prima della partecipazione allo sciopero), e che solo a seguito dello svolgimento delle attività poste a salvaguardia di detto patrimonio si rendeva palese la scelta relativa all’adesione allo sciopero. Gli Ermellini ritengono infondato tale motivo. Riconoscono infatti il principio secondo cui la garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo, né lo priva della possibilità di cercare, di fronte allo sciopero dei propri dipendenti, soluzioni idonee a limitare il danno materiale derivante all’astensione dal lavoro ed è quindi legittimo che possa servirsi di mezzi legali che consentano di attenuare gli effetti lesivi e di minimizzare le perdite economiche indotte dall’agitazione sindacale; tuttavia è pur sempre necessario che i mezzi adottati non incidano sull’esercizio del diritto di sciopero. E riconoscono altresì corretta la valutazione dei giudici del merito quando in concreto ritengono che le disposizioni organizzative diramate dal datore di lavoro abbiano inciso sul libero esercizio del diritto di sciopero nella titolarità di ciascun dipendente addetto a mansioni di esazione; sia laddove siano risultate idonee a comprimere la indiscutibile facoltà del lavoratore di scegliere se aderire o meno all’astensione sino all’inizio della medesima, attraverso la previsione di una procedura da intraprendere inevitabilmente prima, sia prescrivendo ulteriori incombenze da espletare dopo l’inizio dell’astensione proclamata, così imponendo un’attività lavorativa senza retribuzione in contraddizione con l’essenza stessa dello sciopero. Il tutto assistito, poi, dalla forza intimidatrice della comminatoria di sanzioni disciplinari nel caso di violazione di dette procedure. Ciò che viene indicato come illecito, sottolineano gli Ermellini, è ciò che appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell’azienda, cioè la possibilità per l’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l’impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell’interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione. Accertato che la valutazione del danno eventuale viene condotta caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti gli impianti produttivi (ovvero il diritto alla vita o all’incolumità e all’integrità delle persone) la Suprema Corte rileva che nella specie in valutazione, i giudici del doppio grado di merito hanno plausibilmente escluso una tale potenzialità lesiva della produttività della società nello sciopero dei casellanti, anche in difetto di allegazione e prova che si trattasse di accorgimenti destinati a preservare “l’attitudine strutturale e funzionale a riprendere a pieno l’attività di impresa una volta esaurita l’astensione”, e che neanche la parte ricorrente confuta adeguatamente siffatta valutazione. Inoltre, si censura un’argomentazione per nulla decisiva nell’impianto motivazionale della pronuncia gravata, che non sta certo nella mancata dimostrazione, da parte della società, di alternative praticabili rispetto agli adempimenti imposti agli esattori già in sciopero, quanto piuttosto nell’avere prescritto procedure incidenti sull’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.