SENTENZE – DOVUTA L’INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO AL DATORE DI LAVORO DA PARTE DELL’AGENTE CHE RECEDE DAL RAPPORTO
Elena Pellegatta, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 20 gennaio 2026, n. 1244
La vicenda prende avvio sulla causa introdotta dalla società datrice di lavoro nei confronti dell’agente G., per la richiesta presentata dalla società di ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso, e la richiesta presentata dall’agente di ottenere invece il riconoscimento di indennità di fine rapporto, premi e provvigioni non pagategli dalla società.
Il giudice di secondo grado, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, ha rigettato la domanda riconvenzionale volta al rimborso del residuo di provvigioni pregresse e del sistema premiante proposta dall’agente G. con la memoria di primo grado, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata relativamente alla mancanza di una giusta causa di recesso dell’agente dal contratto.
La Corte d’Appello, a fondamento della decisione, ha ritenuto condivisibile l’analisi del Tribunale in ordine alle contestazioni dei presupposti riferiti alla giusta causa del recesso dal rapporto di agenzia, con la conseguenza che non solo era dovuta alla banca l’indennità di mancato preavviso, ma che tutte le domande proposte in via riconvenzionale dal G., le quali presupponevano variamente l’accertamento della giusta causa del recesso del medesimo, dovevano essere rigettate.
Analizzati i fatti che avevano determinato il recesso dell’agente dal rapporto contrattuale, la Corte ha ribadito che mancavano gli estremi della giusta causa intesa come inadempimento di notevole gravità ed ha richiamato a conferma la giurisprudenza di legittimità.
Ricorre contro la sentenza in Cassazione l’agente per due motivi, ai quali resiste il datore.
Gli Ermellini analizzano dunque il primo motivo, in cui l’agente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.
Con tale motivo si sostiene che la Corte d’Appello, facendo proprie le argomentazioni proposte dal Tribunale in ordine alle contestazioni riferibili alla giusta causa del recesso dal rapporto di agenzia, aveva erroneamente ritenuto che tutte le condotte illecite, lamentate dall’odierno esponente in primo grado e reiterate con l’appello, non costituissero giusta causa di recesso.
Secondo il ricorrente la Corte, da una parte, aveva dato atto dell’orientamento della Corte di cassazione secondo cui il recesso dell’agente è giustificato anche per fatti di minore consistenza rispetto a quelli richiesti per i rapporti di lavoro subordinato e, dall’altro lato, aveva poi ritenuto non sussistente nel caso di specie la giustificazione del recesso per circostanze attribuibili alla proponente.
La Corte d’Appello aveva erroneamente sminuito gli episodi contestati definendo episodi semmai riferibili a irregolarità procedurali, espressione di un disservizio e/o cattiva gestione del rapporto correntizio, mentre sostiene l’agente che quelli che la Corte d’Appello si era limitata a qualificare come contatti leciti fra la proponente e i clienti del promotore andavano configurati, invece, certamente, come condotte illecite ostacolanti il normale svolgimento del rapporto di agenzia.
Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il primo motivo deve essere disatteso e dichiarato inammissibile, in quanto, al di là dell’apparente rubrica, esso sostanzialmente mira ad una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti sottesi alla valutazione dell’insussistenza della giusta causa di recesso dell’agente che la Corte di merito ha effettuato motivatamente ed in conformità alla giurisprudenza della Corte medesima.
Sotto l’apparente deduzione di error in procedendo o in iudicando, si denunciano vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione che la Corte ha effettuato motivatamente, valutando le emergenze probatorie prodotte dalle parti e sottoponendole al proprio prudente e discrezionale vaglio critico.
Fatta salva l’omessa valutazione di un fatto decisivo, il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità.
Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall’art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso.
In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Gli Ermellini analizzano poi il secondo motivo del ricorso, con cui si sostiene che, risultando ampiamente provata già nel procedimento di primo grado la grave violazione dell’obbligo della proponente di comportarsi secondo buona fede e correttezza e dell’obbligo di pagare le provvigioni dovute all’agente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere pienamente giustificato il recesso dell’agente, comunque riferibile a circostanze imputabili alla preponente e, conseguentemente, rigettare la domanda della banca ed accogliere le domande riconvenzionali dell’odierno ricorrente.
Questo secondo motivo presenta profili di infondatezza e profili di inammissibilità laddove deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. in contrasto con l’insegnamento nomofilattico che, a proposito di tale norma, indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”.
Il motivo difetta di specificità in ordine alla non contestazione, laddove non trascrive le rispettive difese allo scopo di dimostrare che i fatti dedotti in ordine al sistema premiante non sarebbero stati contestati.
Pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso in oggetto deve essere complessivamente rigettato.