Sentenze – Disconoscimento del rapporto di lavoro e conseguenze sul piano lavorativo

Riccardo Bellocchio, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, Ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32683

La vicenda concerne una lavoratrice socia della cooperativa dal 1998 e dipendente a tempo indeterminato dal 2 maggio 2012 (7° livello). Successivamente diventa, dal 2003 al 31 dicembre 2014, presidente della cooperativa stessa.

Durante l’assenza per maternità riceve una comunicazione di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte della DTL Basilicata per ritenuta incompatibilità tra carica di presidente e lavoro subordinato.

Il Tribunale, in prima istanza, respinge la domanda della lavoratrice per l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa. Nel frattempo, la Direzione Interregionale di Napoli annullava il verbale di disconoscimento del rapporto di lavoro perché non era stata fornita prova, da parte degli ispettori, della natura stessa del rapporto.

Si giungeva quindi al secondo grado di giudizio presso la Corte d’Appello, la quale valorizza l’annullamento del verbale ispettivo da parte della Direzione Interregionale del Lavoro di Napoli, accerta la subordinazione della lavoratrice, dichiara la continuità giuridica del rapporto, ne ordina il ripristino e condanna la cooperativa al pagamento delle retribuzioni maturate.

La cooperativa ricorre per Cassazione sottolineando:

  • l’erronea applicazione dei limiti probatori in materia di simulazione del contratto previsti dall’art. 1417 c.c.;
  • la violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova;
  • l’errata distribuzione dell’onere probatorio circa subordinazione e simulazione.

La Cassazione respinge ogni motivo e ribadisce che nel processo del lavoro le limitazioni probatorie sulla simulazione non operano automaticamente, ma vanno rapportate al caso concreto.

La valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito. Inoltre, non vi è stata inversione dell’onere della prova, poiché l’accertamento della subordinazione costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

L’annullamento del verbale ispettivo ha fatto venir meno il presupposto del disconoscimento e, conseguentemente, anche il tema della distribuzione dell’onere probatorio.

La decisione chiarisce alcuni principi:

  • in Cassazione non è possibile rivalutare il merito probatorio sotto forma di violazione di legge;
  • l’incompatibilità tra carica sociale e lavoro subordinato non è automatica ma va verificata in concreto;
  • l’annullamento di un verbale ispettivo può incidere decisivamente sulla qualificazione del rapporto.

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