SENTENZE –  DIMISSIONI A CAUSA DI TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE: QUANDO RICORRE GIUSTA CAUSA DI RECESSO E CONSEGUENTE DIRITTO ALLA NASPI

Alice Pattonieri, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, Ord. 21 aprile 2026, n.10559

L’ordinanza in analisi vede protagonista un ex dipendente, il quale si è visto rigettare dall’Inps la domanda di indennità di disoccupazione, a seguito di dimissioni giustificate da un trasferimento imposto dall’azienda dalla sede di Genova a quella di Catania. La decisione di primo grado è stata successivamente ribaltata in Corte d’Appello, la quale ha riconosciuto l’esistenza di una giusta causa di dimissioni, consistente nel mero trasferimento del lavoratore a una distanza innegabilmente superiore a 50 km dalla pro pria residenza. A parere della Corte territoriale, questo elemento di per sé determinava l’impossibilità oggettiva di prestare attività lavorativa, integrando dunque una giusta causa di interruzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale. Contro tale decisione, l’Inps ha proposto ricorso in Cassazione motivando mediante la mancata dimostrazione, per conto della Corte territoriale, della sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive in giustificazione del trasferimento (art. 2103 c.c.). Al contrario i giudici d’Appello si sono limitati a prendere atto del mero elemento oggettivo del trasferimento a più di 50 Km. È stata tralasciata, pertanto, la verifica di alcuni elementi fondamentali che garantissero una giustificazione al trasferimento: primo, l’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro, ossia le summenzionate ragioni tecniche, organizzative e produttive all’origine della necessità di dislocare il lavoratore; in secondo luogo, l’intollerabilità, anche solo provvisoria, di proseguire l’esercizio della prestazione lavorativa alle nuove condizioni. La mancata dimostrazione dell’esistenza dei predetti elementi, che avrebbero poi condotto ad un necessario trasferimento del lavoratore, potrebbe portare a ritenere che il lavoratore si sia posto volontariamente nella posizione di disoccupato, aspetto inconciliabile con l’accesso alla relativa indennità. Da qui, la legittimazione al rigetto della domanda di Naspi da parte dell’Inps. La Suprema Corte non ritiene sufficiente come giusta causa di cessazione del rapporto di lavoro la sussistenza dell’elemento fattuale del trasferimento della sede di lavoro ad una notevole distanza. Pertanto, la sentenza d’Appello viene cassata e rinviata alla Corte territoriale in diversa composizione affinché, con nuovo esame, venga rivalutata la sussistenza di una giusta causa delle dimissioni e di conseguenza dell’involontarietà dello stato di disoccupazione.

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