Sentenze – Differenze retributive, trattamento di fine rapporto e omissione contributiva: prova testimoniale e onere della prova

Daniela Stochino , Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, 22 maggio 2025, n. 13682

La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Paola, accoglieva l’appello proposto dalla lavoratrice la quale sosteneva di aver prestato la propria attività lavorativa con la mansione prevalente di fornaia dal 2004 al 2009, per sei giorni settimanali, per come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, confermando poi la prosecuzione fino al 2011 – come confermato dallo stesso datore di lavoro, senza attribuire rilevanza alle ulteriori affermazioni circa la riduzione di orario (part-time) e/o diverse mansioni, posto che non risultava tale modifica da atto scritto. Ai fini della determinazione del quantum la Corte si rifaceva ai conteggi prodotti dalla lavoratrice, attesa la non esplicita contestazione degli stessi da parte del datore di lavoro. Tale sentenza veniva impugnata dal datore di lavoro, il quale lamentava:

• l’omesso esame di un fatto rilevante ai fini del giudizio;

• l’utilizzo dei conteggi prodotti dalla lavoratrice, benché sia stato contestato ad origine la sussistenza del rapporto di lavoro;

• violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, per essersi la Corte occupata anche di questioni non sottoposte al proprio vaglio;

• che comunque la pronuncia della Corte d’Appello si baserebbe esclusivamente su presunzioni. La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto ricordando preliminarmente che non costituisce “fatto” il cui mancato esame possa integrare il vizio suscettibile di impugnazione in Cassazione, le deduzioni e argomentazioni difensive svolte da una delle parti. La pregressa instaurazione di un rapporto di lavoro non formalizzato rende ingiustificato il patto di prova stipulato solo successivamente, sicché il recesso per mancato superamento della prova illegittimamente pattuita risulta parimenti ingiustificato, con applicazione in favore della lavoratrice della tutela risarcitoria prevista dall’articolo 8 della Legge n. 604 del 1966. Ha quindi riaffermato che nel rapporto di lavoro subordinato instauratosi di fatto senza formali limitazioni di durata e di orario, da considerarsi pertanto a tempo pieno e indeterminato, le eventuali successive modifiche di inquadramento professionale da qualifica superiore a inferiore risultano irrilevanti ai fini retributivi, atteso il dettato dell’art. 2103 c.c. che sancisce l’irriducibilità del trattamento economico correlato alla qualifica superiore ormai acquisita. Ha quindi ricordato che eventuali riduzioni di orario e la pattuizione di un contratto di lavoro part-time devono essere provate per iscritto dal datore di lavoro e che in mancanza di tale prova deve ritenersi che il rapporto sia proseguito a tempo pieno. Infine, la Cassazione, ha ribadito che il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore ai sensi dell’articolo 416, comma 3, del codice di procedura civile, e tale onere persiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione.

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