SENTENZE – DECADENZA DALLA NASPI: RAPPORTO TRA COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ E DOMANDA DI PRESTAZIONE
Giorgio Pezzoni, Consulente del Lavoro in Milano e Chiavari
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Cass., Ordinanza Sez. lavoro, 17 marzo 2026, n. 6182
LaLa controversia riguardava la legittimità della decadenza dalla NASpI nei confronti di un lavoratore autonomo che aveva iniziato un’attività professionale il 1° gennaio 2021 e aveva presentato domanda di NASpI l’8 gennaio 2021, comunicando contestualmente all’Inps l’avvio dell’attività e un reddito presunto pari a Euro 4.000,00.
Successivamente, nel luglio 2021, il lavoratore aveva rettificato la dichiarazione indicando un reddito presunto maggiore, pari a Euro 10.130,00.
L’Inps sosteneva che la comunicazione dell’attività autonoma avrebbe dovuto precedere la domanda di NASpI e che, pertanto, il lavoratore fosse decaduto dal diritto all’indennità già dal primo semestre del 2021.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Inps, confermando che la decadenza prevista dall’art. 11 del D.lgs. n. 22/2015 opera esclusivamente nei casi di omessa comunicazione dell’attività lavorativa autonoma entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 10 del medesimo decreto.
Secondo la Corte, non è necessario che la comunicazione preceda la domanda di NASpI: ciò che rileva è il rispetto del termine temporale decorrente dall’inizio dell’attività lavorativa.
Nel caso concreto, il lavoratore aveva effettuato la comunicazione entro pochi giorni dall’avvio dell’attività e contestualmente alla domanda di NASpI, rispettando pienamente il termine di legge.
La Corte ha precisato che non occorre che la comunicazione preceda la domanda di NASpI, rilevando invece il rispetto del termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui “in caso di attività lavorativa preesistente dalla domanda di NASpI, il termine di 30 giorni decorre proprio dalla domanda di NASpI”, termine “assolutamente rispettato nel caso di specie ove si ebbe una contestualità tra domanda di NASpI e denuncia della nuova attività lavorativa”.
È stato infine precisato che il superamento del limite reddituale può incidere sul mantenimento del beneficio per i periodi successivi, ma non determina automaticamente la decadenza retroattiva in assenza di omissioni comunicative.