SENTENZE  – Criteri generali da applicare per stabilire la subordinazione

Angela Lavazza, Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, Ord. 7 giugno 2024, n. 15949

Ricorso accolto dalla Suprema Corte, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, sulla pronuncia emessa dal Tribunale di Avellino che aveva respinto la domanda di un lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento della subordinazione. Il soggetto era ricorso al tribunale, e successivamente ai giudici di Appello, per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, in essere dal 1978 fino alla cessazione del rapporto stesso avvenuta nel 2010, nonché alla corresponsione delle differenze retributive, quantificate complessivamente in euro 178.316,00. La Corte di Appello aveva rilevato che gli elementi istruttori acquisiti non risultavano sufficienti a provare la natura subordinata del rapporto, in relazione ai parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte precisa che la valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice di merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. I giudici di seconde cure avevano solo valutato l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui, che si presentava in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa della modalità di svolgimento del rapporto, senza considerare adeguatamente gli altri elementi sussidiari: a) Il lungo periodo temporale del rapporto di lavoro e la sua continuità b) La mancanza di qualsivoglia prova (fatture o altre ricevute) del pagamento di un corrispettivo compatibile con la natura autonoma del rapporto c) L’espletamento dell’attività sempre nei locali aziendali e con strumenti non di proprietà del lavoratore d) Il tipo di attività tecnico-professionale svolta che non richiedeva un assoggettamento stringente alle direttive aziendali. La Cassazione accoglie il ricorso.


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