Sentenze – COVID-19: Assoluzione del datore di lavoro – decisiva la Conformità ai Protocolli

Patrizia Masi, Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Penale, 1 dicembre 2023, n. 47904

Il Presidente del C.d.A. della Liguria Soc. Coop. Di Consumo, in qualità di datore di lavoro, è stato accusato di violazioni delle normative di cui al D.lgs. n. 81/2008, rilevate in relazione alla situazione pandemica da COVID-19, con i seguenti capi d’accusa: – omissione nell’implementare strutture adeguate a garantire una distanza interpersonale superiore a un metro tra i lavoratori e la clientela; – mancanza di indicazioni nel Documento di Valutazione dei Rischi riguardanti le misure preventive e protettive per il personale suddetto; – mancata fornitura ai dipendenti dei dispositivi di protezione individuale conformi e appropriati al rischio derivante dal virus (mascherina chirurgica anziché ffp2). Contro l’assoluzione emessa dal Tribunale di primo grado, il Pubblico Ministero presenta ricorso in Cassazione sostenendo che il Tribunale non aveva motivato adeguatamente alcuni punti e contestando l’interpretazione data all’art. 29-bis del D.l. n. 23 del 2020. Tale articolo prescrive che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo […] sottoscritto il 24 aprile 2020”. In particolare, il Procuratore della Repubblica censura l’interpretazione dell’art. 29-bis quale “scudo penale” a copertura dei soggetti posti in posizione di garanzia come il datore di lavoro, dal momento che la legislazione emergenziale non aveva portato alla sospensione delle disposizioni ordinarie in materia di sicurezza e che gli stessi protocolli, non aventi rango di norme di legge, potevano al più considerarsi alla stregua di “buone prassi”. La Corte di Cassazione, confermando l’assoluzione del datore di lavoro, sottolinea che la normativa d’emergenza richiedeva, come condizione essenziale per il rispetto degli obblighi derivanti dall’art. 2087 c.c., l’adesione alle prescrizioni contenute nel Protocollo (cfr sopra), sottoscritto tra il Governo e le parti sociali o in protocolli e accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale. Secondo i Giudici di legittimità, i protocolli generali e quelli specifici per determinati settori avevano la funzione di identificare e specificare le misure necessarie per proteggere i lavoratori dal rischio di contagio da COVID, considerando gli aspetti unici delle attività lavorative e l’esperienza accumulata fino a quel momento in relazione a un grave fattore di rischio totalmente nuovo. Il richiamo ai protocolli contenuto nell’art. 29-bis deve interpretarsi nel senso del temporaneo discostamento dalla “regola giurisprudenziale della massima sicurezza (tecnologicamente) possibile”. In conclusione, il rispetto di tali protocolli e l’adozione delle misure in essi previste da parte dei datori di lavoro hanno costituito l’adempimento degli obblighi derivanti dall’art. 2087 c.c. e comportato l’assenza di responsabilità penale per lo stesso.


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