Sentenze – Compatibilità tra distacco e collocamento in Cigs del lavoratore distaccato

Federica Maria Sgambato, Consulente del Lavoro in Milano

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Con ordinanza pubblicata il 4 giugno 2026, la Suprema Corte ha confermato che il datore di lavoro può collocare in Cigs il personale in distacco, purché non vi siano condotte fraudolente e siano rispettati sia i limiti numerici fissati nel provvedimento di autorizzazione alla CIGS, sia i criteri di scelta previsti dagli accordi collettivi.

Il caso riguardava una lavoratrice a cui l’Inps aveva annullato, in autotutela, un periodo di contribuzione figurativa in Cigs, con conseguente revoca del prepensionamento (ex art. 37, Legge n. 416/1981) per mancato raggiungimento del requisito contributivo.

Secondo l’Istituto, la lavoratrice non aveva diritto all’integrazione salariale poiché, al momento della sospensione, si trovava in distacco presso un’altra società e non operava, di fatto, presso l’unità produttiva in crisi.

L’Inps aveva adito il Tribunale di Milano per far accertare la legittimità della revoca e, a fronte del rigetto sia in primo grado sia in appello, aveva proposto ricorso in Cassazione, ribadendo che la lavoratrice, in quanto distaccata, “non era addetta all’unità produttiva interessata dalla sospensione”.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito, che avevano già riconosciuto il diritto della lavoratrice a mantenere la prestazione pensionistica.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio già consolidato (si veda Cass., n. 17748/2004, Cass., n. 9694/2009 e Cass., n. 26138/2013): il distacco “costituisce una mera modificazione delle modalità di esecuzione della prestazione, senza alterazione del vincolo contrattuale originario”.

Trattandosi di un fenomeno organizzativo interno all’impresa e privo di effetti traslativi del contratto, il datore di lavoro distaccante conserva integralmente la titolarità del rapporto, compresi gli obblighi retributivi, contributivi e la facoltà di gestire le sospensioni dal lavoro.

La Cigs incide sul rapporto obbligatorio tra datore-distaccante e lavoratore; pertanto, è irrilevante che la prestazione, nel periodo antecedente, sia stata eseguita presso l’azienda distaccataria. Ne consegue che, qualora l’impresa distaccante sia ammessa alla Cigs, il lavoratore rientri nel perimetro soggettivo della procedura e non vi siano condotte fraudolente, nessuna incompatibilità normativa impedisce il collocamento in integrazione salariale del lavoratore distaccato.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

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